Superinteressi non applicabili al debito di valore da inadempimento dell’obbligo di sicurezza (TAR Lazio n. 3308 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1284, quarto comma, cod. civ. non si applica all’obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria. In tal caso il debito è di valore e non di valuta e gode di un regime autonomo di rivalutazione e interessi compensativi. L’applicazione dei c.d. superinteressi presuppone un’obbligazione liquida o agevolmente liquidabile ab origine, condizione che difetta quando la quantificazione del danno richiede l’accertamento giudiziale. Il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo non muta la natura dell’obbligazione né degli interessi accessori.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare, ha agito ex art. 112 cod. proc. amm. per l’esatta ottemperanza a una sentenza della stessa Sezione che aveva accertato la responsabilità del Ministero della Difesa, datore di lavoro, per i danni alla salute subiti in conseguenza dell’attività di servizio protratta nonostante l’accertamento di patologie della colonna vertebrale. La pronuncia aveva liquidato il danno non patrimoniale in misura omnicomprensiva, con condanna al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo.
L’Amministrazione ha corrisposto la sorte capitale, detratto quanto percepito a titolo di benefici previdenziali, e ha liquidato gli interessi al saggio legale semplice. Il ricorrente ha contestato tale modalità, chiedendo in via principale gli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e in via subordinata gli interessi moratori per il periodo di mora successivo ai centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, escludendo l’applicabilità del saggio maggiorato previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La questione centrale riguarda la natura dell’obbligazione accertata dalla sentenza azionata e, di riflesso, il regime degli interessi accessori.
Il Collegio ha richiamato la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28036 del 22 ottobre 2025, che a sua volta si fonda su Cass. Sez. Un. n. 12449 del 07/05/2024. Da tali arresti si ricava che l’art. 1284, quarto comma, cod. civ. non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia a presupposti ulteriori, suscettibili di autonoma valutazione. Ne consegue che la sua applicazione non può estendersi a tutte le obbligazioni che scaturiscono dalla vicenda contrattuale.
Il passaggio decisivo riguarda l’obbligazione risarcitoria da inadempimento. Quando essa deriva da un’obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria, il debito è di valore e non di valuta. Esso tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli. La disciplina dei superinteressi, collocata nella sezione dedicata alle obbligazioni pecuniarie, è quindi dettata in relazione ai soli debiti ab origine pecuniari.
Il Collegio ha aggiunto una seconda ragione, di carattere funzionale. La ratio della previsione è deflattiva: incentivare il convenuto a una valutazione anticipata del rischio di causa. Tale finalità opera solo in presenza di un’obbligazione liquida o agevolmente liquidabile, che consenta l’adempimento spontaneo. Nel caso di specie l’obbligazione presupposta, gravante sull’Amministrazione ex art. 2087 cod. civ., non aveva natura pecuniaria e la quantificazione del danno richiedeva l’accertamento giudiziale.
Il Collegio ha inoltre rilevato che l’accertamento sulla natura dell’obbligazione presupposta spetta al giudice della cognizione. Nella specie quel giudice si era limitato a riconoscere gli interessi legali, senza specificazione, e nessuna domanda era stata proposta sulla spettanza dei superinteressi. Quanto alla domanda subordinata, il superamento dei centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo non modifica la natura dell’obbligazione né degli interessi che ne derivano. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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