Divieto di nuova concessione demaniale su aree a cordone dunale e fascia di rispetto (TAR Puglia n. 627 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’area relitta di cui all’art. 24 cod. nav. è quella minima porzione del demanio marittimo, priva di autonomo valore di sfruttamento e interclusa, che può essere cumulata alla concessione originaria. Non può qualificarsi come relitto, e quindi non è assentibile in ampliamento, un’area di superficie quasi coincidente con quella già concessa, direttamente prospiciente il mare e accessibile dall’esterno, potendo l’incremento configurarsi come variazione sostanziale della concessione. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è comunque vietato in senso assoluto nelle aree ricadenti in cordoni dunali ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), L.R. Puglia n. 17/2015 e nella fascia di rispetto di 150 metri da corsi d’acqua ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle NTA del Piano Regionale delle Coste, a prescindere dalla previsione o meno di interventi di trasformazione del territorio.

Il Fatto

Una società, titolare di una concessione demaniale marittima insistente su un’area di mq 100 ove gestisce un chiosco bar, ha chiesto al Comune l’acquisizione delle aree relitte adiacenti, riducendo la richiesta da mq 246 a mq 85, per un ampliamento complessivo a mq 185. Il Comune ha rigettato l’istanza con atto motivato, rilevando che l’area non è interclusa, è accessibile da più lati, ricade integralmente in un cordone dunale e nella fascia di rispetto di 150 metri da un canale, con conseguente divieto assoluto di rilascio di nuove concessioni.

La società ha impugnato il diniego deducendo, con due motivi, l’erroneità dei presupposti e la violazione dell’art. 14 della L.R. n. 17/2015, come modificato dall’art. 66 della L.R. n. 32/2022, che avrebbe abrogato il divieto di concessione sui cordoni dunali, nonché l’insussistenza del vincolo per la fascia dei 150 metri in assenza di interventi edilizi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha escluso la natura di relitto delle aree richieste, richiamando il precedente di TAR Puglia Lecce, Sez. I, 4.3.2026, n. 327. L’ampliamento richiesto comporterebbe un incremento di circa il 45% della superficie attualmente occupata, circostanza che esclude la riconducibilità alla mera variazione di minima consistenza.

In secondo luogo, il Collegio ha osservato che le aree sono collocate nella fascia di 150 metri da un canale, con conseguente divieto di variazione delle concessioni preesistenti e di rilascio di nuove concessioni ex art. 4, comma 3, delle NTA del Piano Regionale delle Coste. L’area è inoltre interessata da un cordone dunale, con il conseguente divieto assoluto ex art. 14, comma 1, lett. f), della L.R. Puglia n. 17/2015.

Quanto alla dedotta abrogazione del divieto da parte dell’art. 66 della L.R. n. 32/2022, il TAR ha chiarito che tale norma è stata successivamente abrogata dall’art. 5 della L.R. n. 15/2024, con la reviviscenza del divieto originario. La censura della ricorrente sulla modifica normativa è quindi priva di pregio.

Il Collegio ha infine respinto l’argomento secondo cui il divieto non opererebbe in assenza di interventi di trasformazione del territorio: le norme citate vietano in senso assoluto il rilascio di nuove concessioni, a prescindere dalla realizzazione di opere. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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