Superminimi assorbiti dalla qualifica superiore salvo patto contrario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28368 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superminimo individuale, quale eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento: in caso di riconoscimento giudiziale del diritto a superiore qualifica, l’emolumento è riassorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto. Resta a carico del lavoratore l’onere di provare il titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento. L’indagine probatoria sulla sussistenza di tali pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro portata derogatoria sono riservate al giudice del merito e sottratte al controllo di legittimità. Il mancato esame, da parte del giudice di appello, di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., che ricorre solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito, potendosi al più configurare un diverso vizio se la soluzione implicitamente data risulti erronea e utilmente censurata.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società di servizi consortili con mansioni di guardia giurata, otteneva in primo grado il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento di quadro con decorrenza dall’aprile 1989 e la condanna della datrice al pagamento di differenze retributive, reputando infondata la tesi aziendale secondo cui i maggiori compensi erano assorbiti nei tre superminimi riconosciuti nel 1983, nel 1994 e nel 1998.

Il Tribunale escludeva invece la retribuzione pretesa per il periodo agosto 2006 – settembre 2007, nel quale il lavoratore era stato prima sospeso dal servizio e poi licenziato, provvedimento revocato dalla società con successiva reintegrazione. La Corte d’Appello di Sassari, in parziale riforma, respingeva l’appello del lavoratore su tale periodo e riduceva la condanna per differenze retributive. Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con otto motivi, cui la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, lamentavano che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sull’eccezione di difetto dello ius postulandi del difensore della società appellata. La Corte li respinge rilevando che il mancato esame di una questione puramente processuale non dà luogo a omessa pronuncia, configurandosi questa solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. n. 22592 del 2015; Cass. n. 25154 del 2018; Cass. n. 26913 del 2024). Il giudice di appello, esaminando nel merito l’impugnazione, aveva implicitamente ritenuto insussistente il dedotto difetto di procura.

Il terzo e il quarto motivo, attinenti al periodo di sospensione e licenziamento, sono parimenti respinti. La censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è inammissibile, perché il vizio è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove. La doglianza sulla mancata prova dell’attivazione datoriale per il rinnovo dei titoli abilitativi è questione nuova, non dedotta nei gradi di merito. Quanto alla conoscenza da parte del datore della revoca prefettizia, la circostanza non è decisiva rispetto alla ratio decidendi fondata sulla scadenza e mancato rinnovo dei titoli indispensabili per l’attività di guardia giurata.

I motivi dal quinto all’ottavo censuravano la parte della sentenza che aveva ritenuto non assorbibile solo il superminimo del 1994, ma non quelli del 1983 e del 1998. La Corte richiama il principio costantemente ribadito secondo cui il superminimo è soggetto ad assorbimento in caso di riconoscimento del diritto a superiore qualifica, salvo patto contrario o diversa disposizione collettiva (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004). L’accertamento sulla sussistenza delle pattuizioni derogatorie spetta al giudice del merito ed è sottratto al controllo di legittimità.

Le doglianze ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. sono inammissibili perché non illustrano le ragioni per cui le circostanze asseritamente omesse avrebbero condotto a esito diverso con prognosi di certezza, secondo i limiti fissati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il sesto motivo è infondato, avendo i giudici d’appello respinto implicitamente ogni eccezione sul mancato assorbimento. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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