Notifica dell’atto di rettifica della rendita catastale e avviso TASI (Cass. civ. Sez. V n. 28376 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TASI, l’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 va interpretato nel senso che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione al soggetto intestatario della partita. L’utilizzabilità della rendita a fini impositivi, anche per annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento, presuppone che la rendita medesima sia stata notificata. A tal fine non è equipollente la notificazione dell’avviso di accertamento. Sul piano processuale, la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al procuratore costituito produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica, sanata ex tunc dalla costituzione dell’intimato. L’omessa attestazione di conformità dell’atto depositato a quello notificato non integra causa di inammissibilità, che presuppone l’effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento TASI per l’anno 2015, emesso dalla società concessionaria del Comune per la riscossione. Il rilievo era che l’atto non era stato preceduto dalla notifica della rettifica della rendita catastale.
La C.T.P. dichiarava il ricorso inammissibile, per essere la procura alle liti conferita su foglio separato privo di riferimento all’atto impugnato. In appello la Corte di Giustizia Tributaria della Campania accoglieva l’impugnazione e affermava la necessità della previa notifica della variazione di rendita, qualificandone l’omissione come vizio insanabile. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omessa pronuncia su due eccezioni di inammissibilità dell’appello: la notifica alla parte personalmente anziché al difensore costituito e l’omessa attestazione di conformità. La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione, ravvisabile ogni volta che la pretesa non esaminata sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Nel merito, la notifica dell’impugnazione alla parte personalmente produce la nullità e non l’inesistenza della notifica; la Corte dispone la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che l’intimato si sia costituito, ipotesi in cui la nullità è sanata ex tunc in forza del principio generale dell’art. 156, comma 2, c.p.c.. Nel caso di specie l’appellato si era costituito.
Quanto alla conformità, l’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, sanziona con l’inammissibilità non la mancanza dell’attestazione, ma solo l’effettiva difformità tra l’atto depositato e quello notificato, accertata d’ufficio dal giudice in caso di omissione. Quando l’appellato si costituisce, la difformità è contestabile dalla parte e agevolmente rilevabile dal giudice tramite il raffronto degli esemplari; l’eccezione relativa deve ritenersi implicitamente esaminata e rigettata.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, per avere il giudice regionale ritenuto necessaria la preventiva notifica dell’atto di rettifica. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 3160 e n. 3666 del 2011, secondo cui la norma non esclude l’utilizzabilità della rendita, una volta notificata, per annualità d’imposta ancora suscettibili di accertamento, stante la natura dichiarativa dell’atto attributivo o modificativo. Resta fermo che, per utilizzare la rendita a fini impositivi, è necessario che essa sia stata notificata. Il principio è ribadito anche per le variazioni richieste con procedura DOCFA.
Nel caso concreto è incontestato che non sia stato notificato alla società contribuente alcun atto di classamento recante la nuova rendita, non potendo reputarsi equipollente la notificazione dell’avviso di accertamento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese verso la società contribuente e compensazione delle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, stante la coincidenza delle posizioni.
Nota della Redazione
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