Qualificazione del rapporto di agenzia e valore probatorio dei verbali ispettivi Enasarco (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13193 del 18.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un rapporto di collaborazione come contratto di agenzia, anziché come mandato o procacciamento di affari, va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari: un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell’agenzia, solo se è episodica ed occasionale. Il verbale ispettivo redatto dai funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, ha un’attendibilità che può essere infirmata solo da prova contraria e può essere corroborato da riscontri documentali. La violazione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove.
Il Fatto
La società ricorrente adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare inesistente il credito contributivo che la Fondazione Enasarco assumeva vantare in forza di un verbale ispettivo, sul presupposto che i rapporti di collaborazione intrattenuti dal 2009 al 2013 non fossero riconducibili alla disciplina del rapporto di agenzia di cui agli artt. 1742 e seguenti cod. civ., ma a consulenze o procacciamento di affari.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo i rapporti non qualificabili come agenzia. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 143/2021, riformava la decisione, accoglieva l’appello dell’ente e condannava la società al versamento della somma di euro 56.232,41, oltre spese del doppio grado. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2700 e 2697, primo comma, cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che il riferimento giurisprudenziale ai verbali ispettivi fosse non pertinente, poiché l’accertamento era stato di natura esclusivamente documentale, e che la Corte territoriale avesse invertito l’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale.
La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. La sentenza impugnata non si limita a richiamare il principio sull’efficacia probatoria dei verbali, ma con accertamento ulteriore e distinto afferma la natura di contratti di agenzia sulla base di una serie di elementi negoziali e documentali enumerati per ciascun collaboratore. Quanto all’onere probatorio, la Corte territoriale non lo ha invertito ma, attribuito correttamente alla Fondazione, lo ha ritenuto assolto in ragione del compendio istruttorio.
La Corte richiama il principio di Cass. n. 13395 del 2018: la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata, non quando la censura investa la valutazione delle prove. Nella specie l’accertamento ha validità perché la natura documentale dei riscontri non priva di efficacia il ragionamento probatorio: gli elementi sono idonei a corroborare il principio di prova offerto dai verbali e non sono contraddetti validamente dalle testimonianze. Il materiale probatorio va valutato nel suo complesso.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1742, 1743, 1745, 1746 e 1748 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., lamentando erronea applicazione dei criteri di qualificazione del rapporto di agenzia rispetto a forme atipiche come il procacciamento di affari e la consulenza. Il motivo è infondato.
La Corte richiama Cass. n. 2828 del 2016, secondo cui la qualificazione va operata avendo riguardo al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico. Nel caso concreto la sentenza ha ricollegato l’attività al contratto di agenzia perché i collaboratori svolgevano professionalmente l’attività ed erano iscritti all’albo degli agenti, con continuità protratta per anni, in relazione a un elenco predeterminato di clienti, con obbligo di attenersi alle condizioni di vendita e provvigione percentuale sugli affari conclusi.
Infine, la Corte ribadisce il principio di Cass. n. 29111 del 2017: il procedimento di qualificazione consta di due fasi, la prima riservata al giudice di merito e sindacabile solo per vizi di motivazione, la seconda verificabile in sede di legittimità. La ricerca della comune volontà dei contraenti è accertamento in fatto non ripetibile in cassazione; la qualificazione giuridica è invece rivalutabile, ma nella specie va esente da censure perché aderente al materiale istruttorio. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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