Il compenso aggiuntivo spetta se le modifiche progettuali cambiano l’impostazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 22912 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di progettazione di opera pubblica, la previsione contrattuale (art. 2.7 del capitolato speciale) che esclude il diritto a speciali maggiori compensi per le modifiche al progetto deve essere interpretata nel suo complesso: essa opera con riferimento alle mere varianti, che non alterano l’impostazione progettuale originaria. Qualora invece le modifiche richieste dalla committente comportino un cambiamento nell’impostazione progettuale, determinato da nuove esigenze e autorizzato dal responsabile del procedimento, al professionista incaricato spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d’opera.
Il Fatto
Un ingegnere, in proprio e quale legale rappresentante di un raggruppamento temporaneo di professionisti, conveniva in giudizio la società committente per ottenere il pagamento del compenso professionale per l’attività di adeguamento e modifica della progettazione di un fabbricato, svolta a seguito di una richiesta del 2007. I primi due progetti erano stati redatti e consegnati tra il 1999 e il 2001, mentre la nuova progettazione, resasi necessaria per nuove esigenze della committenza e per l’entrata in vigore di sopravvenute normative, era stata completata nel 2009. La società resisteva deducendo il carattere forfettario del compenso pattuito nel 1998. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello, in riforma, accoglieva il gravame riconoscendo il diritto al compenso aggiuntivo. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, in quanto volto non a censurare la sentenza impugnata ma a una mera precisazione priva di interesse. Ha poi esaminato congiuntamente i restanti motivi, tutti incentrati sull’interpretazione dell’art. 2.7 del capitolato speciale.
Il ricorrente, valorizzando la sola prima parte della clausola, sosteneva che la richiesta di adeguamento del progetto esecutivo non desse diritto ad alcun compenso aggiuntivo. La Corte ha invece rilevato che il testo convenzionale contiene una seconda parte, decisiva, secondo cui spettano le competenze per le varianti in corso d’opera qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinati da nuove esigenze e autorizzati dal responsabile del procedimento. La censura, pertanto, si risolveva nel tentativo di ottenere un diverso e non consentito riesame del merito.
Quanto alla dedotta violazione delle norme sulla interpretazione del contratto e sulla novazione, la Corte ha osservato che la riconduzione della fattispecie alla seconda parte della clausola rendeva priva di pregio la tesi del ricorrente, fondata sull’erroneo presupposto che la richiesta del 2007 integrasse una semplice variante interna al compenso originario. La stessa sorte è toccata al motivo concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, considerato inammissibile in quanto volto a lamentare un vizio di insufficienza della motivazione, non più denunciabile in cassazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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