Supervalutazione di un quinto e limite quinquennale nel riscatto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 4 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di supervalutazione di un quinto del servizio militare ai sensi del d.lgs. n. 165/1997, il limite complessivo dei cinque anni computabili ai fini pensionistici si valuta con criterio strettamente cronologico, avendo riguardo al momento di maturazione dei periodi di servizio e non a quello di presentazione della domanda di riscatto. Il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, mentre la domanda e il pagamento dell’onere di riscatto costituiscono mere modalità operative del suo esercizio. Ne consegue che il pensionato, fermo restando il tetto del quinquennio, può scegliere quali periodi riscattare a titolo oneroso, escludendo dal computo quelli eccedenti maturati successivamente, quando tale opzione gli rechi maggiori benefici. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 consente il riscatto parzialmente oneroso per i periodi di servizio “comunque prestato” maturati entro il 31 dicembre 1997.

Il Fatto

Il ricorrente, già ufficiale dell’Esercito, ha adito la Corte dei conti per ottenere il riscatto ai fini pensionistici di due distinte voci. In primo luogo ha chiesto il riscatto del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella amministrativa della nomina a ufficiale. La relativa istanza, presentata al Ministero della difesa nel 2017, era stata rigettata; il diniego è stato poi annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 6367/2018, rimasta ineseguita nonostante i solleciti.

In secondo luogo il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della supervalutazione di un quinto del servizio militare comunque prestato ai sensi del d.lgs. n. 165/1997, per periodi specificamente individuati, al fine di superare il limite dei diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e ottenere la riliquidazione del trattamento con il sistema retributivo. L’Inps, costituendosi, ha riconosciuto il primo riscatto in corso di causa; sulla seconda domanda ha invece accolto solo parzialmente la pretesa, limitando il computo all’11 giugno 1995.

La Motivazione della Corte

Sulla prima domanda il giudice ha dichiarato la cessata materia del contendere, essendo stato soddisfatto in corso di giudizio l’interesse sotteso all’azione mediante l’atto dell’Istituto del 18 luglio 2023, con adesione del ricorrente.

Quanto alla supervalutazione, il thema decidendum riguarda la correttezza del criterio seguito dall’Inps. L’Istituto ha negato il riconoscimento dell’intero periodo richiesto sul presupposto che il ricorrente avesse già maturato, al momento della domanda, il tetto massimo di cinque anni non ulteriormente aumentabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997.

La Corte ha richiamato il quadro normativo: l’art. 5, comma 3, consente il computo, a titolo in parte oneroso, degli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi anche per il servizio “comunque prestato”; l’art. 7, comma 3, riconosce validi ai fini pensionistici gli aumenti maturati prima dell’entrata in vigore del decreto con percezione delle relative indennità, ancorché eccedenti il quinquennio, senza ulteriori aumenti.

Il giudice ha aderito all’orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. II appello, sent. n. 223/2021), secondo cui il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto e non con la proposizione della domanda; la valutazione del superamento del limite quinquennale va quindi effettuata con criterio cronologico, tenendo conto del periodo di maturazione delle maggiorazioni. Tale lettura è apparsa maggiormente rispondente al dato normativo e idonea a prevenire dubbi di costituzionalità, anche in vista della determinazione del sistema di calcolo applicabile.

Il ricorso è stato pertanto accolto quanto alla supervalutazione, con riconoscimento del diritto al riscatto per tutti i periodi richiesti, fermo restando il limite complessivo dei cinque anni. Da ciò discende, in caso di perfezionamento del riscatto mediante versamento degli oneri, l’obbligo dell’Istituto di adeguare il trattamento pensionistico. L’Inps è stato condannato alle spese di lite, liquidate in via forfettaria in euro 1.000,00 oltre accessori, in applicazione del principio della soccombenza virtuale per la prima domanda e della soccombenza piena per la seconda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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