Diniego di discarico al concessionario per riscossione disordinata e non incisiva (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 56 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c. g. c. non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente ad ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999; eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il diniego di discarico è legittimo quando la documentazione prova un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, protratta per oltre un decennio e rivelatasi scarsamente efficace, senza recupero parziale e senza formali interlocuzioni con l’ente creditore. Grava sul concessionario l’onere di provare i presupposti per la perdurante utilità della riscossione. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti resta irrilevante quando, alla relativa data, la possibilità di un esito positivo è già gravemente pregiudicata dall’inidoneità delle azioni poste in essere.
Il Fatto
Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra il Comune di Teramo e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente. Il Comune avviava una verifica su 142 partite relative a crediti affidati e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere.
La società impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale tutti i provvedimenti di diniego, eccependo vizi procedimentali e contestando il potere di controllo dell’ente. La vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi: la sentenza n. 51/2019 ha chiarito che le norme derogatorie della legge finanziaria per il 2015 non si applicano alle società di natura privata, per le quali vale la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999; la successiva sentenza n. 66/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’applicabilità retroattiva di quelle norme. Riassunti i giudizi, la causa all’esame riguarda il carico riferito a un singolo debitore, per ruoli TARSU e contravvenzioni al codice della strada.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama integralmente la propria sentenza n. 69/2023, con la quale ha già deciso questioni analoghe. In quella sede ha affermato che, in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, il concessionario non può essere dichiarato inadempiente ai propri obblighi di diligenza solo per aver omesso la comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999; occorre verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico.
Il Collegio ha inoltre stabilito che il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire la riscossione, dovendosi tener conto delle somme medio tempore riscosse ai fini della rideterminazione della sanzione. Ha poi respinto l’eccezione di decadenza del Comune dal potere di contestazione, rilevando che l’avverbio “immediatamente” usato dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non pone un termine certo di valenza decadenziale.
Nel merito, la documentazione prodotta dalla società evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in numerosi atti ripetitivi, diluita nel tempo. Per oltre un decennio l’attività si è limitata alla notifica delle cartelle e a un’attività esecutiva non incisiva, con esiti non documentati. Non risulta alcun recupero parziale delle partite né formali interlocuzioni con l’ente per segnalare mancata collaborazione o chiedere documentazione.
La società non ha dunque provato i presupposti per una proficua prosecuzione della riscossione. Per alcune annualità, inoltre, la notifica della prima cartella è avvenuta oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999, ritardo già di per sé causa di perdita del diritto al discarico. Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Irrilevante resta la sopravvenuta rottamazione dei crediti, perché a quella data la possibilità di esito positivo era già gravemente pregiudicata. Il ricorso è respinto e il provvedimento impugnato confermato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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