Pensione privilegiata: onere di allegazione dei fatti di servizio eccezionali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 8 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, il ricorrente ha l’onere di allegare e provare fatti di servizio connotati da eccezionalità e straordinarietà rispetto agli ordinari obblighi d’istituto, nonché la loro incidenza causale o concausale sull’infermità. L’art. 64, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 richiede che i fatti di servizio siano stati causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità o della lesione. Non opera alcuna presunzione di dipendenza dal servizio, dovendosi dimostrare puntualmente l’imputazione causale della patologia all’attività lavorativa. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle lacune dell’allegazione, né fondarsi su presunzioni smentite dai documenti in atti. Le mansioni proprie del ruolo rivestito non integrano di per sé il requisito dell’eccedenza rispetto al normale servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco collocato a riposo dal 5.11.2017 con 38 anni di servizio effettivo, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie del rachide e il conseguente trattamento di pensione privilegiata di ottava categoria, di cui alla Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non aveva riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio, e il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda con provvedimento dell’08.03.2022. Anche l’INPS aveva rigettato l’istanza di pensione privilegiata con comunicazione del 20.05.2022, per assenza del requisito sanitario. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti, deducendo l’incidenza delle attività operative, addestrative ed emergenziali svolte durante la carriera.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 152 del codice di giustizia contabile, che impone l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto: le produzioni documentali hanno la funzione di provare, non di integrare le allegazioni. Nel giudizio sulla dipendenza da causa di servizio l’onere di allegazione si sostanzia nell’enunciazione delle circostanze di eccezionalità e straordinarietà del servizio, unico fattore idoneo a incidere sul momento genetico dell’infermità.

Nel caso concreto, né l’atto introduttivo né la documentazione evidenziano un carattere di eccedenza rispetto al normale servizio. Le qualifiche professionali conseguite rientrano nei compiti di istituto del Corpo, né è stato specificato il tempo, il ruolo o lo svolgimento di mansioni eccezionali negli interventi emergenziali. Il rapporto informativo del Comandante provinciale conferma lo svolgimento della normale attività; le dichiarazioni dei colleghi sono prive di valenza probatoria; e persino nelle istanze di riconoscimento la parte relativa ai fatti di servizio non è stata compilata.

La Corte esclude l’applicabilità di presunzioni di dipendenza dal servizio, tanto più che la diagnosi è intervenuta oltre due anni dopo la cessazione. L’episodio acuto ipotizzato dal CTU in sede di chiarimenti è mera congettura, smentita dall’anamnesi, che nega precedenti traumatologici di rilievo.

Passando all’elaborato peritale, il giudicante ne rileva il vizio logico e metodologico: la CTU assume che il ricorrente abbia svolto mansioni operative per tutti i 38 anni di servizio, ma il foglio matricolare dimostra il contrario. Dal 1.1.1995 aveva assunto la qualifica di Capo Squadra e dal 1.1.2008 quella di Capo Reparto, con un ruolo eminentemente organizzativo e di coordinamento per oltre due terzi della carriera, come definito dagli artt. 11 del d.lgs. n. 217/2005. Le conclusioni peritali, fondate su presunzioni non circostanziate, sono pertanto viziate ab origine, non superate neppure in sede di chiarimenti.

Manca dunque la prova del nesso eziologico, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante, tra patologia e servizio. La domanda subordinata di ascrivibilità a Tabella A resta assorbita. Quanto alle spese, la Corte dispone l’integrale compensazione tra le parti e pone a carico del ricorrente quelle della consulenza tecnica; il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *