Parere sfavorevole sul controllo preventivo di partecipazione indiretta per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 212 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un comune acquisisce una partecipazione indiretta in una società è soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che ne fissa termini, parametri ed esiti. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione una motivazione analitica delle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Il parere è sfavorevole quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo fra il modello in house providing e l’esternalizzazione del servizio. Le carenze motivazionali su tali parametri sono assorbenti degli ulteriori profili critici dell’operazione.

Il Fatto

Il comune istante ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani, tramite una società a capitale interamente pubblico affidataria del servizio idrico integrato, della quale il comune è socio. Alla deliberazione erano allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, un parere di congruità finanziaria, lo statuto della società target e un patto parasociale.

La richiesta è pervenuta insieme ad altre numerose istanze di comuni soci, tutte relative alla medesima operazione societaria, e la Sezione ne ha disposto la trattazione collegiale congiunta. Il comune chiede pertanto il parere di conformità sulla deliberazione, secondo la procedura prevista dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dello scrutinio, che non è controllo di legittimità né di merito, ma «peculiare attività di controllo» in cui il legislatore individua tempi, parametri di riferimento ed esiti, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022. L’oggetto del controllo è l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e il suo baricentro è la motivazione del provvedimento.

Nel caso concreto, l’operazione consiste nell’acquisizione di quote della società target da parte della società capogruppo, preordinata alla razionalizzazione delle gestioni in house e alla riduzione delle società attive nel settore dei rifiuti nell’area metropolitana. La Sezione prende atto che l’affidamento del servizio non è contestuale all’acquisizione, ma rileva che il piano industriale prefigura un’espansione degli abitanti serviti già dal 2026 e fino al 2035: l’acquisizione è quindi dichiaratamente preordinata all’affidamento futuro.

Il nucleo argomentativo è la violazione dell’onere di motivazione analitica che incombe sull’amministrazione. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui tale onere non è soddisfatto «quando manca del tutto nel provvedimento sottoposto a controllo una valutazione comparativa di carattere quantitativo della scelta del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato» (deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024).

Nel provvedimento in esame spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, nonché di una valutazione comparativa dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. Né il richiamo alla circostanza che l’acquisizione non comporta esborso per il comune vale a colmare il deficit: la decisione di gestione futura resta priva di supporto comparativo.

La Corte consolida il proprio indirizzo con la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili, e assorbenti degli ulteriori profili, le carenze motivazionali in ordine a convenienza economica, sostenibilità finanziaria e analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.

Su queste basi la Sezione, allo stato degli atti, esprime parere sfavorevole sulla deliberazione consiliare sottoposta a controllo, restando assorbite le questioni relative alla coerenza statutaria, al controllo analogo a cascata, contestato in giudizio, e al potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *