Partecipazione comunale a CER in forma cooperativa: parere positivo con osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 62 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e non si sottrae all’onere motivazionale rafforzato ivi previsto. Le finalità meritorie delle CER, promosse dal d.lgs. n. 199/2021, non giustificano alcuna attenuazione dei presupposti e dei vincoli posti dal TUSP, poiché il rapporto tra i due plessi normativi non si configura come regola-eccezione né comporta deroga o abrogazione implicita. L’amministrazione deve dimostrare la stretta necessità del modello societario rispetto ad alternative non societarie e la funzionalità del tipo prescelto tra quelli consentiti dall’art. 3 TUSP. Il parere favorevole presuppone la completezza della motivazione su convenienza economica, sostenibilità finanziaria e assenza di partecipazioni societarie con oggetto sociale sovrapponibile.
Il Fatto
Un Comune ha deliberato di aderire in qualità di socio a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, già esistente dal giugno 2024, acquisendo una quota sociale di modesto valore. Il deliberato consiliare ha espressamente condizionato i propri effetti al previo ottenimento del parere della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. L’ente ha trasmesso la deliberazione, lo statuto, una relazione sullo stato e sulle prospettive dell’attività sociale e il parere favorevole dell’organo di revisione.
La Sezione di controllo ha avviato un’istruttoria per acquisire chiarimenti sugli impianti da conferire nella configurazione energetica agevolata e sulle stime dei ricavi. Ha quindi reso parere positivo con osservazioni, sollecitando il monitoraggio periodico dei presupposti della partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i presupposti soggettivi e oggettivi del controllo. Sul piano soggettivo, l’ente locale rientra tra i soggetti legittimati a richiedere il parere. Sul piano oggettivo, l’atto esprime la volontà di acquisire la qualifica di socio di un organismo societario già costituito e rientra quindi nell’ambito dell’art. 5 TUSP. La delibera consiliare rispetta le regole formali di competenza, spettando al consiglio comunale la decisione, e presenta una motivazione analitica, anche tramite il documento tecnico allegato.
La Corte affronta poi il nodo centrale: il rapporto tra la disciplina delle CER e il TUSP. Il Comune aveva sostenuto che la normativa sulle comunità energetiche, successiva al d.lgs. n. 175/2016, consentisse di prescindere dai vincoli da questo posti. La Sezione respinge questa lettura. Il rapporto tra i due plessi normativi non è di regola-eccezione e l’avvicendamento normativo non suggerisce deroga o abrogazione implicita. Nessuna previsione europea o statale esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale rafforzato.
Quanto al requisito di stretta necessità, la Sezione richiama l’orientamento contabile secondo cui non emergono soltanto l’aderenza alle finalità istituzionali, ma anche le ragioni di infungibilità del modello societario rispetto ad alternative. Le finalità meritorie delle CER non sono di per sé sufficienti a suffragare un’adesione non ponderata. L’ente deve valutare dapprima se il modulo societario sia strettamente necessario e solo successivamente se il tipo prescelto sia il più funzionale. Nel caso concreto, la motivazione, pur non articolata in apposita relazione, richiama e fa propri i contenuti dello studio del Notariato e del Vademecum ANCI, che risultano fattore legittimante anche della scelta di aderire a un progetto già esistente.
La Sezione rileva però un profilo critico: l’ente non ha fornito elementi sull’esistenza di ulteriori partecipazioni con oggetto sociale sovrapponibile. Essendo l’oggetto sociale della cooperativa ampio, sussiste in teoria il rischio di duplicazioni partecipative. L’istruttoria ha accertato una partecipazione pregressa di entità contenuta in una società con codice ATECO prevalente 35.11.00: tale situazione non è ostativa, poiché la regolazione di settore preclude a operatori economici con quel codice l’adesione a una CER.
Sul piano economico, la Sezione applica il parametro della convenienza e della sostenibilità finanziaria nelle due accezioni oggettiva e soggettiva. La relazione prospetta due scenari di ricavi, con percentuali di condivisione e tariffe incentivanti indicate. La redditività futura appare plausibile per la disponibilità degli impianti, l’ampia base sociale e l’assenza di rischi commerciali, trattandosi di condivisione regolata tra utenti già identificati. Il costo della partecipazione è modesto. La Corte auspica un costante monitoraggio dei risultati, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti per il mantenimento della partecipazione. È infine confermata la conformità alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP.
Nota della Redazione
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