Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie: criticità gestionali e obblighi di riequilibrio (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 93 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel riesame di legalità e regolarità sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, accertano gli squilibri economico-finanziari e le irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio. Il controllo si svolge secondo il criterio del controllo collaborativo di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, restando la preclusione dei programmi di spesa limitata ai soli casi di mancata copertura o insostenibilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 174/2012. Le aziende sanitarie e ospedaliere sono tenute ad adottare, con la collaborazione della Regione, i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità accertate e a ripristinare l’equilibrio della gestione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato la relazione sul bilancio di esercizio 2023 trasmessa dal Collegio sindacale di un’azienda ospedaliero universitaria IRCCS, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. Dall’istruttoria sono emerse criticità relative alla gestione economica e finanziaria dell’ente e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, con coinvolgimento della Regione per le funzioni sul servizio sanitario regionale.

Il magistrato istruttore ha sottoposto la situazione alla valutazione collegiale. L’azienda ha depositato una memoria di chiarimenti e in adunanza sono intervenuti i rappresentanti dell’ente e dell’amministrazione regionale. La questione centrale riguarda la persistente condizione di precario equilibrio di bilancio dell’azienda e l’idoneità delle misure correttive.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il fondamento del proprio controllo. L’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 attribuisce alle Sezioni regionali la verifica della gestione finanziaria degli enti del SSR, in coerenza con l’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, quale riesame di legalità e regolarità finalizzato all’adozione di effettive misure correttive. Tale controllo si distingue da quello sulla gestione amministrativa di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994 e opera in funzione di prevenzione dei rischi per gli equilibri di bilancio.

Sul piano economico, l’analisi del conto economico evidenzia un disavanzo della gestione caratteristica di 3,60 milioni e una perdita di esercizio di 1,28 milioni, pur inferiore a quella dell’esercizio precedente. I costi della produzione crescono e non trovano piena copertura nei ricavi ordinari; la Sezione rileva che i contributi in conto esercizio dalla Regione, secondo l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, devono essere destinati alle funzioni non tariffate e non possono superare il 30 per cento del limite di remunerazione, soglia superata nel 2023.

Quanto alla gestione finanziaria, la Sezione accerta il reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria, con interessi passivi più che raddoppiati, e l’elevato ammontare dei crediti verso la Regione per versamenti a patrimonio netto. Sul rischio sanitario, la gestione accentrata “per cassa” determina un disallineamento tra gestione straordinaria e caratteristica, risultando il fondo accantonato incongruo rispetto al rischio stimato. La Sezione prende atto della riforma regionale verso un sistema assicurativo misto.

La Sezione accerta inoltre il mancato conseguimento dell’obiettivo regionale di contenimento della spesa farmaceutica per acquisti diretti, l’elevato ammontare dei costi del personale con superamento dell’obiettivo dell’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009, e la ritardata adozione e approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio economico di previsione. Per tutte le criticità chiede all’azienda e alla Regione i provvedimenti correttivi, riservandosi di verificarne l’idoneità nei successivi controlli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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