Inammissibile il parere su bozza regolamentare degli incentivi tecnici nelle concessioni “calde” (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 167 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, non ha portata generale e deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dalla norma. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere deve attenere all’interpretazione di disposizioni di significato controverso in materia di contabilità pubblica e deve trattare questioni di portata generale e astratta, prescindendo dai fatti gestionali concreti. È inammissibile la richiesta che si traduce nella sottoposizione alla Sezione di una bozza di disposizione regolamentare per una valutazione complessiva di legittimità ex ante, in quanto esula dal perimetro della funzione consultiva e non può comportare un coinvolgimento diretto della Corte nelle attività gestionali dell’ente.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Pisa, con nota acquisita il 10 agosto 2026, ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 e dell’art. 2 della l. n. 1 del 2026, trasmessa poi dal Consiglio delle Autonomie locali della Toscana. L’ente rappresentava l’intendimento di revisionare il Regolamento degli incentivi tecnici per introdurre una disciplina differenziata per le procedure di affidamento in concessione “calda”, ex art. 174 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023, in cui l’equilibrio economico-finanziario è garantito interamente dai proventi tariffari pagati dagli utenti. In particolare, il Comune sottoponeva alla Corte una bozza di disposizione regolamentare, denominata art. 6-bis, volta a modulare il fondo per le concessioni di lavori e servizi fino a un tetto massimo ridotto in funzione dell’importo totale della concessione, con riferimento anche a una concessione per servizi ATEM GAS.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo della funzione consultiva, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/2026/QMIG, secondo cui l’art. 2 della l. n. 1 del 2026 ha consolidato la competenza delle Sezioni regionali a rendere pareri su questioni generali e astratte e ha introdotto una funzione ulteriore su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse al PNRR e al PNC. La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 rimane ancorata ai tradizionali canoni di ammissibilità elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Pisa, organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente, e trasmessa anche dal CAL.

Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ha invece rilevato che la richiesta non riguarda la risoluzione di dubbi interpretativi su disposizioni di significato controverso, ma si traduce nella sottoposizione di una bozza di disposizione regolamentare, connessa a specifiche procedure di affidamento in programmazione, per una valutazione complessiva di legittimità ex ante. Tale tipologia di istanza, secondo la Corte, esula dal perimetro della funzione consultiva, che non può comportare un coinvolgimento diretto della magistratura contabile nelle concrete attività gestionali dell’ente né interferire con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali. La Sezione ha pertanto dichiarato la richiesta oggettivamente inammissibile, senza esaminarne il merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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