Swap di copertura, onere probatorio sull’impresa non creditizia (Cass. civ. Sez. V n. 166 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi conseguenti alla stipula di contratti di interest rate swap da parte di società non operanti nel settore creditizio o finanziario, la modifica dell’art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986, introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 38 del 2005, non ha disapplicato i criteri generali dell’art. 109 del Tuir. Ne consegue che gli oneri sono deducibili solo se le operazioni finanziarie sono state poste in essere con finalità di copertura del rischio e nel rispetto del principio di inerenza rispetto all’oggetto dell’impresa. L’onere della prova grava sulla società contribuente, cui spetta allegare e dimostrare l’intento di copertura e la correlazione con l’attività imprenditoriale, non essendo sufficiente la mera idoneità dell’operazione a produrre reddito.

Il Fatto

A seguito di verifiche della Guardia di Finanza relative a più anni d’imposta, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società, esercente attività di costruzione e commercializzazione di cassoni per veicoli industriali e commerciali, un avviso di accertamento per maggiori tributi Ires, Iva ed Irap riferiti all’anno 2007, contestando la deducibilità degli oneri sostenuti per la sottoscrizione di contratti di interest rate swap.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, rilevando che per il precedente anno 2003 l’Amministrazione aveva riconosciuto in sede di accertamento con adesione l’inerenza dei medesimi costi, e sostenendo che gli swap avevano finalità di copertura. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’avviso; la CTR dell’Umbria confermava. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, rilevando che i due strumenti di impugnazione dell’Agenzia presentano profili di connessione e non si risolvono in una confusa eterogeneità di censure né in un’inammissibile rivalutazione dei fatti. Nel merito, la motivazione della CTR non è apparsa agevolmente intellegibile: il giudice dell’appello aveva ritenuto che fosse lo stesso legislatore ad aver riconosciuto l’inerenza delle operazioni su derivati poste in essere da enti non creditizi, salvo prova contraria dell’Amministrazione sulla natura speculativa.

Tale lettura non è condivisibile. La Corte osserva che i contratti di swap stipulati da enti non creditizi importano la deducibilità degli interessi passivi solo quando le operazioni siano state poste in essere con finalità di copertura del rischio e sempre che sia rispettato il principio di inerenza rispetto all’oggetto dell’impresa. Poiché è la società che afferma la deducibilità dei costi, è su di essa che grava l’onere probatorio: la questione non è se l’Amministrazione abbia provato la natura speculativa degli swap, ma se la contribuente abbia provato la finalità di copertura.

Sul piano tecnico, la Corte richiama i principi contabili nazionali OIC 19 e 32 e le determinazioni di Bankitalia e Consob, che impongono una stretta correlazione finalistica e contabile tra operazioni a rischio e strumenti di copertura. La qualificazione di copertura richiede l’intento reso palese, la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dello strumento e quelle delle passività coperte, e la dimostrabilità documentale di entrambe le condizioni. Gli strumenti non obiettivamente classificabili come di copertura vanno considerati di negoziazione. Tale indagine manca nella sentenza d’appello.

La Corte richiama inoltre i propri precedenti Cass. sez. V n. 12738 del 2018, Sez. V n. 559 del 2020 e Sez. V n. 902 del 2020, che escludono l’inerenza degli accantonamenti e delle perdite da swap per la società non creditizia priva di prova sulla correlazione con l’attività d’impresa. Erra dunque la CTR nella ripartizione dell’onere probatorio.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude il legittimo affidamento invocato dalla società: la stipula di un accertamento con adesione relativo a una specifica annualità, strumento in senso lato transattivo, non vincola l’Amministrazione rispetto agli accertamenti di anni diversi. I motivi incidentali sono respinti. Tuttavia la Corte accoglie la richiesta subordinata di rinvio in ordine allo ius superveniens in materia sanzionatoria, spettando al giudice del merito valutare l’applicazione della disciplina più favorevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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