Tardiva costituzione in appello tributario e inammissibilità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 21586 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la rituale costituzione in giudizio dell’appellante richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, nella segreteria della commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso. In difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile. Tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanata dalla costituzione del convenuto. Il termine di trenta giorni decorre non dalla spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall’evento che la legge considera equipollente.
Il Fatto
Il contribuente impugna la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello Iva 2016 e delle liquidazioni periodiche Iva 2017, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 602/1973. La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia respinge l’appello.
Il contribuente propone quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Le Agenzie intimate resistono con controricorso, articolando un ricorso incidentale volto a far dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardiva costituzione in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via logica preliminare il motivo del ricorso incidentale, che risulta fondato. La questione riguarda il termine per la costituzione dell’appellante nel giudizio tributario e le conseguenze del suo superamento.
Il ricorso in appello deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992. Il termine per l’impugnazione è di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, mentre, in mancanza di notifica, si applica l’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.. Nella specie la sentenza di primo grado era stata depositata e non notificata, con conseguente applicazione del termine semestrale, computata la sospensione feriale ex art. 1 della legge n. 742/1969.
La Corte rileva che, quanto alla costituzione in sede di gravame, l’appellante ha depositato l’originale del ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione, violando l’art. 22, comma 1. Sul punto richiama il proprio orientamento: la costituzione è ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, con conseguente inammissibilità in caso di deposito tardivo.
I precedenti citati confermano che la sanzione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non è sanata dalla costituzione del convenuto (Sez. V n. 16758 del 2016; Sez. V n. 28177 del 2024). Il termine di trenta giorni, ove si utilizzi il servizio postale, decorre dalla ricezione del plico, secondo Sez. Un. n. 13452 del 2017.
Accertato che l’atto di gravame è stato depositato in data successiva alla scadenza del termine, la Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.