Appalto privato: onere probatorio sul corrispettivo e prove unilaterali (Cass. civ. Sez. II n. 31600 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare la congruità della somma richiesta in relazione alla natura, all’entità e alla consistenza delle opere eseguite. Non assolvono tale onere le fatture emesse dallo stesso appaltatore, i certificati di avanzamento dei lavori e, più in generale, gli scritti di provenienza unilaterale, salvo che risultino portati a conoscenza del committente e da questi accettati senza riserve. Il giudice di merito può disattendere le conclusioni della consulenza tecnica percipiente, purché motivi sugli elementi di valutazione adottati. Non integra violazione dell’art. 2697 cod. civ. la doglianza con cui si contesti la valutazione delle acquisizioni istruttorie.

Il Fatto

Una associazione temporanea di imprese convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecce un’impresa appaltatrice, sostenendo di avere corrisposto somme superiori a quelle pattuite per lavori di rifacimento eseguiti in forza di un affidamento verbale, e chiedendone la restituzione. L’impresa convenuta si costituì chiedendo il rigetto e propose domanda riconvenzionale per il saldo dei lavori eseguiti e non pagati, con richiesta di risarcimento per una missiva ritenuta lesiva della reputazione.

Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 915/2023, respinse l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, condannò il ricorrente al pagamento di una somma in favore dell’ATI. Contro tale pronuncia l’erede e rappresentante dell’impresa propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., perché i giudici di merito avevano qualificato il rapporto come accordo verbale di affidamento dei lavori, ritenendo non provati i termini e, in particolare, il corrispettivo, e disattendendo le conclusioni del c.t.u. perché fondate su documentazione di provenienza unilaterale e su dichiarazioni di un teste ritenuto inattendibile per il rapporto di collaborazione con il titolare dell’impresa.

La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando i principi consolidati in materia di appalto privato. L’appaltatore che domandi il pagamento del compenso ha l’onere di provare la congruità della somma alla stregua della natura, dell’entità e della consistenza delle opere, come affermato da Cass., Sez. 2, n. 26517 del 2018 e Cass., Sez. 6-2, n. 33575 del 2021.

Non costituiscono idonee prove dell’ammontare del credito le fatture emesse dallo stesso appaltatore, né le risultanze della misurazione dei lavori già eseguiti risultanti dal certificato di avanzamento, né qualsiasi scritto unilateralmente predisposto dal richiedente, salvo che sia stato portato a conoscenza del committente e da questi accettato senza riserve, secondo Cass., Sez. 2, n. 14399 del 2024. Quanto alle conclusioni del c.t.u., il giudice può disattenderle, purché motivi sugli elementi di valutazione adottati e sul materiale probatorio utilizzato, come nel caso di specie.

La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ., osservando che essa è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la norma, non quando si lamenti, come nel ricorso, un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, secondo Cass., Sez. 2, n. 9055 del 2022 e Cass., Sez. U, n. 20867 del 2020.

Il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Non avendo adempiuto a tale incombente, la censura è inammissibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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