Compensazione delle spese nel processo tributario solo con gravi ragioni motivate (Cass. civ. Sez. V n. 23152 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2, è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca ovvero quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Il giudice che compensi le spese sul solo e stereotipato riferimento all’esito del giudizio non assolve l’onere motivazionale imposto dalla norma. Le ragioni addotte non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. La regola processuale impone, dunque, che il provvedimento di compensazione rechi una motivazione specifica e verificabile, non surrogabile da formule generiche.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto, per quanto di ragione, il suo appello, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Il giudizio di appello si era concluso con l’annullamento dell’avviso di intimazione relativamente ad alcune cartelle di pagamento presupposte, per sopravvenuta illegittimità ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito in l. 17 dicembre 2018, n. 136, e, quanto ad altre cartelle, perché già prescritte al momento della notifica dell’intimazione. La parte pubblica non ha svolto attività difensiva in cassazione; l’agente della riscossione si è costituito tardivamente per partecipare alla discussione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., assumendo che la compensazione era stata disposta in difetto di soccombenza reciproca, senza alcuna motivazione e sul solo stereotipato riferimento all’esito del giudizio.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il d.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, consente la compensazione totale o parziale delle spese soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Su questa base il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui, nel processo tributario, la compensazione è ammessa esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Vengono in tal senso richiamate, da ultimo, Cass. n. 9878 del 2025 e Cass. n. 9312 del 2024.

Nel caso concreto la compensazione risulta disposta con la sola formula «atteso l’esito del giudizio», mentre il dispositivo, conforme alla motivazione, aveva annullato l’avviso di intimazione in relazione ad alcune cartelle per sopravvenuta illegittimità e ad altre perché già prescritte. La Corte osserva che tale contesto argomentativo rende del tutto perplesso e indeterminato il riferimento all’esito del giudizio, poiché non consente di individuare la ragione giustificativa della compensazione.

L’ordinanza è pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda al riesame della disciplina delle spese attenendosi al principio di diritto esposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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