Tares, la sublocazione non esonera senza denuncia di cessazione (Cass. civ. Sez. V n. 15582 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tares, l’art. 64, quarto comma, d.lgs. n. 507/1993 va interpretato nel senso che, in caso di mancata denuncia di cessazione dell’occupazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se l’utente presenti denuncia tardiva — comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo o dell’avviso di accertamento — e provi di non aver continuato l’occupazione, oppure se la tassa risulti assolta dal subentrante. La sublocazione a terzi, di per sé, non esonera dall’obbligazione tributaria: essa non sostituisce la denuncia di cessazione, che resta presupposto necessario dello sgravio. Il motivo di ricorso che censuri un passaggio non decisivo della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse, non potendo il suo eventuale accoglimento sovvertire la decisione.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che — a conferma della prima decisione — aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune per la Tares relativa al 2014, su un fabbricato destinato a ristorazione. La società sosteneva che nell’anno in esame i locali erano occupati da altro soggetto in forza di un contratto registrato di sublocazione.

La Commissione regionale aveva osservato che il contratto non era versato agli atti e che, in ogni caso, ciò che rilevava era la mancata denuncia della cessazione dell’occupazione e dell’inizio di quella del terzo, o quantomeno la mancata dimostrazione del pagamento della tassa da parte di quest’ultimo. La società ricorre con tre motivi; il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 73 e 74 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che il contratto di sublocazione era stato prodotto fin dal primo grado e che, in caso di mancato reperimento, il giudice avrebbe dovuto segnalarne la mancanza. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché non incide sulla ratio decidendi: la Commissione ha fondato il rigetto non sulla mancata prova della sublocazione, ma sulla mancata denuncia di cessazione. Ne segue che l’ipotetico accoglimento della censura non potrebbe sovvertire la decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente invoca l’art. 64, quarto comma, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo di poter provare in giudizio, anche in difetto di denuncia, di non aver continuato l’occupazione. Il motivo è infondato. La Corte richiama integralmente il disposto normativo e il precedente Cass. n. 13296/2013, secondo cui lo sgravio è ammesso solo se l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione e provi la cessazione, oppure se il tributo risulti assolto dal nuovo occupante.

Il principio — necessità della denuncia, sebbene tardiva ma entro il termine prefissato dalla notificazione del ruolo o dell’avviso di accertamento — ha trovato successive applicazioni in Cass. n. 24577/2015 e n. 37420/2022, ed è stato ritenuto dirimente da Cass. ord. n. 2728/2023 tra le stesse parti, sebbene per altre annualità. Non è controversa l’assenza della sola evenienza esonerativa residua, cioè l’effettivo assolvimento del tributo da parte del terzo.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116, secondo comma, cod. proc. civ., per non aver la Commissione valorizzato la mancata contestazione, da parte del Comune, della sublocazione. Il motivo è infondato: il Comune aveva anzi sostenuto che, almeno per una parte, i locali continuavano a essere occupati dalla società, e non aveva mai ammesso la presentazione della cessazione. La Corte richiama Cass. n. 16984 del 2023 e Cass. n. 19806 del 2019, secondo cui il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto all’atto impositivo. Il ricorso è rigettato, con conseguente contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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