Rimborso spese viaggio medico convenzionato e onnicomprensività del reddito (Cass. civ. Sez. V n. 12814 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso del tributo indebitamente versato, prevista in favore dell’amministrazione finanziaria e relativa a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi acquisiti agli atti, restando sottratta al regime delle eccezioni nuove. Il rimborso delle spese di accesso alla sede di lavoro situata in Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta e non rientra nelle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro. Solo il rimborso analitico, ancorato agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati, non determina tassazione in capo al dipendente.
Il Fatto
Un medico specialista ambulatoriale convenzionato con l’ASL ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale il silenzio-diniego opposto dall’Agenzia delle entrate alla propria istanza di rimborso delle somme percepite, per il periodo d’imposta 2011-2014, a titolo di spese di viaggio sostenute per svolgere l’attività lavorativa fuori dal Comune di residenza.
La C.T.P. ha accolto il ricorso e l’appello erariale è stato respinto. I giudici regionali hanno ritenuto l’eccezione di decadenza inammissibile perché formulata per la prima volta in appello e, nel merito, hanno qualificato gli importi corrisposti dall’ASL come rimborso spese viaggi ai sensi degli artt. 32 e 48 del CCNL di settore, attribuendo loro funzione risarcitoria e non retributiva. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La Corte lo accoglie richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la decadenza dal diritto al rimborso, essendo prevista in favore dell’amministrazione e attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio.
Ne consegue che l’eccezione è sottratta al regime delle eccezioni nuove. I giudici d’appello hanno dunque errato nel ritenerla inammissibile, come affermato in Cass. n. 22934/2023, Cass. n. 26378/2019 e Cass. n. 22399/2017.
Il secondo motivo investe la qualificazione degli importi. La Corte ricostruisce i principi consolidati: il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 può essere analitico, se ancorato agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati, ovvero forfettario; solo nel primo caso non si determina tassazione, mentre nel secondo l’importo che eccede il limite massimo concorre al reddito di lavoro (Cass. n. 2124/2024, Cass. n. 15731/2023, Cass. n. 6816/2023, Cass. n. 8489/2020).
Solo le somme calcolate con specifica parametrazione al chilometraggio e al costo del carburante, e non in modo forfettario, hanno funzione restitutoria e non sono assoggettabili a imposta (Cass. n. 30624/2021, Cass. n. 6793/2015). Il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro in Comune diverso da quello di residenza, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, è invece ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta e non rientra in alcuna delle deroghe legali al principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51, comma 1, TUIR.
A tali principi non si è uniformata la sentenza d’appello, che ha riconosciuto natura indennitaria a spese calcolate con criterio forfettario e quindi meritevoli di confluire nella base imponibile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di rimborso.
Nota della Redazione
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