È nulla la motivazione d’appello per relationem priva di vaglio critico sui motivi di gravame (Cass. civ. Sez. 5 n. 9223 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., la sentenza di appello che, nel dichiarare di condividere la statuizione di primo grado, si limiti a una generica adesione senza riportare, neppure sinteticamente, il contenuto della decisione impugnata e senza sottoporre a un esame critico le censure del gravame. La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero dell’identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra la società di capitali, i soci e il consulente tributario quando l’avviso di accertamento non sia un atto impositivo unitario e sia stato notificato al contribuente per un ruolo diverso, essendo ciascun condebitore separatamente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, in qualità di amministratore della società nonché beneficiario di proventi illeciti, due avvisi di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva, emessi ai sensi degli artt. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972. La pretesa traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale, che aveva consentito di accertare un sistema fraudolento volto a fornire manodopera edile senza struttura aziendale, tramite falsi crediti Iva. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi del contribuente, che proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la CTR si era limitata a un generico richiamo alla documentazione in atti, senza indicare il contenuto degli atti delle indagini penali né delle decisioni dei giudici tributari, di cui non erano riportati neppure gli estremi, e senza specificare il ruolo ricoperto dal contribuente. Tale motivazione è stata ritenuta apodittica e inidonea a far conoscere l’iter logico-giuridico seguito per il rigetto dei motivi di appello.
La Corte ha precisato che il giudice tributario può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove assunte in sede penale, purché le sottoponga a una propria e autonoma valutazione, non essendo vincolato dalle imputazioni formulate in sede penale. La generica condivisione della sentenza di primo grado, senza alcun esame critico in base ai motivi di gravame, integra pertanto l’ipotesi della motivazione solo apparente, con conseguente nullità della decisione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..
La Corte ha invece rigettato il secondo motivo, escludendo la configurabilità di un litisconsorzio necessario con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Richiamando l’orientamento delle sentenze n. 6175 e n. 20507 del 2017, la Corte ha ribadito che il litisconsorzio tributario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 è fattispecie autonoma rispetto a quella dell’art. 102 c.p.c., e ricorre solo quando l’atto impositivo sia unitario e coinvolga una pluralità di soggetti in una posizione inscindibilmente comune. Nel caso di specie, gli avvisi erano stati notificati al contribuente in qualità di legale rappresentante e amministratore unico fino al 19/10/2009 e di amministratore di fatto per l’anno 2010, mentre il consulente tributario, indicato come ideatore dell’operazione fraudolenta, non risultava destinatario degli atti impositivi.
Da ultimo, la Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo meramente apparente la motivazione con cui la CTR aveva dichiarato i motivi relativi alle sanzioni e alla presunzione di distribuzione degli utili «privi di pregio e infondati», senza alcuna disamina delle doglianze. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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