Obbligo di motivazione del ruolo straordinario nella cartella di pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 7812 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, ha natura eccezionale, poiché consente la riscossione integrale di un credito tributario non definitivo e perciò passibile di annullamento in sede giurisdizionale. Detta iscrizione presuppone il fondato pericolo per la riscossione, la cui sussistenza non può essere aprioristicamente affermata dall’Amministrazione finanziaria. Ne consegue, ai sensi degli artt. 7, comma 3, della legge n. 212/2000 e 12, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, l’obbligo di indicare nella cartella di pagamento, anche in forma sintetica o con motivazione per relationem, le ragioni che hanno giustificato la deroga alla procedura ordinaria. La mancata motivazione sul presupposto del periculum in mora compromette il diritto di difesa del contribuente, che non sarebbe in grado di contestare specificamente le ragioni della riscossione integrale. Il richiamo all’atto presupposto non è di per sé sufficiente, difettando in tale ipotesi l’onere di rendere conoscibile la sussistenza delle condizioni legittimanti la procedura straordinaria.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario, deducendone il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione. La Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, riformava la decisione. I giudici di appello ritenevano che la cartella trovasse origine in un avviso di liquidazione non impugnato e non pagato, circostanza che di per sé giustificava il pericolo per la riscossione, e che la pretesa per interessi fosse legittima, risolvendosi il relativo calcolo in una mera operazione matematica.
Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione su due motivi: il primo incentrato sulla nullità del ruolo straordinario per carenza di motivazione in ordine al periculum, il secondo sul difetto motivazionale della pretesa per interessi. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha resistito con controricorso, sostenendo che la cartella fosse congruamente motivata mediante il richiamo al prodromico atto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando la violazione degli artt. 11, commi 2 e 3, e 12, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000. Ha rammentato che la cartella in questione risultava basata su un ruolo straordinario, disciplinato dall’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, che ne condiziona la formazione alla sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione.
Il Collegio ha richiamato i propri precedenti secondo cui l’iscrizione nel ruolo straordinario ha carattere eccezionale ed impone all’Amministrazione l’obbligo di indicare nella cartella, anche in forma sintetica e mediante motivazione per relationem, le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, sussistano fatti indicativi di un periculum in mora tale da giustificare la riscossione integrale del credito. Ha altresì ribadito che la cartella deve essere motivata con specifico riferimento al fondato pericolo, al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo esercizio del potere e l’impugnazione da parte del contribuente.
La Corte ha precisato che la motivazione dell’atto della riscossione non è necessaria quando riguardi le ragioni di fatto e di diritto della pretesa impositiva, già note al contribuente perché contenute nell’atto impositivo, ma che lo stesso non vale per il presupposto del periculum in mora. L’obbligo di esplicitare le ragioni dell’adozione dello strumento derogatorio si desume dai principi generali in materia di motivazione, incluso l’art. 7, comma 3, della legge n. 212/2000 e l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, nonché dall’art. 1, comma 2, del d.m. n. 321 del 1999 che impone l’indicazione sintetica degli elementi dell’iscrizione.
Alla luce di tali principi la pronuncia della Commissione tributaria regionale è stata ritenuta erronea. La Corte ha osservato che l’affermazione dell’Agenzia, secondo cui la cartella sarebbe congruamente motivata mediante il richiamo all’atto presupposto, non considera gli obblighi motivazionali previsti in ipotesi di ruolo straordinario. Il primo motivo è stato accolto e il secondo assorbito, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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