TARI, annullata la tariffa si applica quella dell’anno precedente (Cass. civ. Sez. V n. 8325 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’annullamento giurisdizionale della delibera che ha approvato le tariffe non comporta la non debenza del tributo, ma l’applicazione della tariffa approvata per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 69, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507/1993. Il contribuente può richiedere lo sgravio della parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta sulla scorta degli atti annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo versato. Una relazione di un dirigente comunale non può derogare ai criteri normativamente prescritti in materia di tariffe. Il diritto di privativa comunale permane al di sotto dei limiti quantitativi fissati dal regolamento per i rifiuti assimilati, con la conseguenza che lo smaltimento in via autonoma, senza preventiva autorizzazione dell’ente, non legittima l’esenzione integrale.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava davanti alla CTP di Teramo il sollecito di pagamento TARI 2018, deducendo l’insussistenza del diritto del Comune a esigere il tributo per mancanza della relativa tariffa o, in subordine, il riconoscimento dello sgravio totale della parte variabile. Il ricorso era respinto in primo grado; la CTR Abruzzo, in parziale accoglimento dell’appello, disponeva l’applicazione per il 2018 delle tariffe approvate per il 2019 e, per altra via, il pagamento della TARI 2018 integralmente nella misura fissa e per il 20% nella parte variabile.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale. La questione centrale concerne gli effetti dell’annullamento giurisdizionale delle delibere tariffarie e la disciplina applicabile in caso di mancata approvazione delle tariffe entro i termini.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi connessi. In via preliminare dichiara infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso avversario, rilevando che gli elementi asseritamente omessi non sono richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., e che alcuna sanzione opera per l’omesso riferimento al sottofascicolo ex art. 369 cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte richiama il principio per cui la mancata approvazione del regolamento e delle tariffe nei termini dell’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 non comporta l’illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore, non avendo quei termini carattere perentorio. Il contribuente non è quindi liberato dall’obbligo di pagamento, continuando ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente, con diritto allo sgravio o al rimborso delle differenze.

Erroneamente, dunque, la CTR ha valorizzato una relazione del settore finanziario del Comune, atteso che giammai una relazione di un dirigente avrebbe potuto derogare ai criteri normativamente prescritti. Irrilevante è la deduzione relativa al giudicato interno formatosi su altro giudizio, poiché il Comune, contestando in toto l’applicazione delle tariffe 2019 al 2018, ha rimesso in discussione anche tale profilo. Assorbente è il rilievo che il Comune non avrebbe potuto ritenere applicabili nel 2018 tariffe non ancora determinate.

Quanto all’esenzione integrale riconosciuta dalla CTR per asserita gestione autonoma dei rifiuti, la Corte rileva che il diritto di privativa comunale non viene meno al di sotto dei limiti quantitativi: la norma regolamentare non ammette un’opzione discrezionale del privato, ma attribuisce la facoltà alla pubblica amministrazione. Il D.P.R. n. 158/1999, art. 7, comma 2, prevede non l’esenzione, ma solo una riduzione proporzionale della parte variabile. Il contribuente avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione allo smaltimento in via autonoma e dimostrare i presupposti della riduzione.

Infine, non trova applicazione l’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013, non essendo stati dedotti né provati i presupposti del regime agevolativo del 20%, poiché il servizio risultava istituito e in astratto utilizzabile. Il ricorso principale è accolto, quello incidentale rigettato, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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