Cessione di credito in blocco e prova dell’inclusione del credito azionato (Cass. civ. Sez. I n. 8323 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 e della legge n. 130/1999, la prova dell’avvenuta inclusione di uno specifico credito nell’operazione traslativa non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere raggiunta con qualunque mezzo, anche indiziario. L’indicazione delle caratteristiche dei crediti contenuta nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell’inclusione di un determinato credito, purché tali indicazioni siano sufficientemente precise da consentirne la riconduzione con certezza all’operazione. L’accertamento compiuto dal giudice di merito è espressione di libera valutazione della prova ed è insindacabile in sede di legittimità. La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre censure nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, quale fideiussore di una società finanziata, aveva proposto opposizione al precetto con cui la mandataria di una società veicolo aveva intimato, unitamente ad altro coobbligato, il pagamento di una somma rilevante. Il credito derivava da un finanziamento concesso da un istituto bancario alla società garantita e poi ceduto alla società cessionaria. Tra le ragioni di opposizione, rileva qui quella relativa al difetto di prova dell’avvenuto acquisto del credito da parte dell’opposta.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo che la cessione fosse compresa nel più ampio blocco di crediti trasferiti e che essa fosse stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. La Corte d’Appello di Bari ha confermato la decisione, respingendo l’argomento dell’appellante secondo cui la pubblicazione dell’avviso non provava che proprio quel credito rientrasse tra quelli ceduti. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se, per le sue caratteristiche concrete, il credito azionato rientrasse nel blocco ceduto, non essendo sufficiente il mero fatto della cessione in blocco. Nella memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente precisato che la questione riguarda la prova della cessione e la legittimazione attiva della controricorrente.

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, l’esistenza della cessione come vicenda traslativa in sé non è mai stata contestata: la stessa parte ricorrente l’ha definita “incontroverso” nel ricorso, avendo contestato soltanto che il credito azionato fosse compreso nella cessione. Ne consegue l’inammissibilità della censura svolta nella memoria, laddove contesta quel medesimo fatto.

La Corte richiama il principio per cui le memorie ex artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., nei testi anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022, non potevano contenere nuove censure o eccezioni, ma solo illustrare quelle già proposte, richiamando sul punto Cass. n. 30878 del 2023, Cass. n. 17893 del 2020, Cass. n. 24007 del 2017, Cass. n. 26332 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 11097 del 2006. Tale conclusione è riproponibile, in linea generale, anche con riferimento alla memoria di cui all’art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Quanto al secondo profilo, la Corte ricorda che la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma, essendo dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario, e che il relativo accertamento è rimesso alla libera valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità. L’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito, ove sufficientemente precisa da ricondurlo con certezza all’operazione di trasferimento in blocco, secondo i precedenti Cass. n. 31118/2017, Cass. n. 15884/2019 e Cass. n. 4277/2023.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva accertato, con una ricognizione in fatto, che il credito era compreso nella cessione, desumendolo dalla nota della banca cedente e dall’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove il credito risultava individuato. La ratio decidendi non si fonda quindi sulla mera pubblicazione, ma sul fatto che dall’avviso il credito risultava contemplato, e tale ragionamento non è aggredito dal motivo di ricorso: l’unica censura ammissibile avrebbe potuto riguardare la motivazione, nei ristretti limiti in cui ciò è consentito, ovvero ove essa non presenti i requisiti minimi di esistenza e non contraddittorietà (come richiamato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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