Motivazione TARI sufficiente con tariffa e indirizzo anche senza dati catastali (Cass. civ. Sez. V n. 32684 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con l’indicazione della tariffa applicabile, eventualmente integrata dal riferimento all’atto generale che la approva, e con l’indicazione dell’indirizzo dell’immobile. L’omessa indicazione degli estremi catastali non determina l’invalidità dell’atto, allorché l’immobile resti comunque identificabile attraverso altri elementi e non risulti incerto o equivoco l’oggetto della tassazione. In caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento spetta al concessionario, ma il Comune, quale ente impositore, non ne resta privato: il potere dell’ente locale concorre con quello del concessionario, senza che si realizzi alcuna abdicazione dalla titolarità originaria.
Il Fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso da un Comune per il mancato pagamento della TARI relativa a un immobile detenuto in comodato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in accoglimento dell’appello del Comune, respingeva l’impugnazione.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, deducendo il difetto di motivazione dell’avviso e la carenza di legittimazione del Comune ad emetterlo, stante l’affidamento del servizio a un concessionario. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, sostenendo che il richiamo alla delibera tariffaria e all’indirizzo dell’immobile non bastasse a soddisfare l’obbligo motivazionale. La Corte ha respinto la doglianza, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui, ai fini dell’adeguatezza della motivazione, è sufficiente l’indicazione della tariffa applicabile, elemento che, integrato dall’atto generale, rende comprensibile il presupposto della pretesa tributaria.
Quanto alla mancata indicazione dei dati catastali, la Corte ha confermato che essa non invalida l’avviso se l’immobile resta comunque identificabile con altri elementi e se l’oggetto della tassazione non diviene incerto o equivoco. Nel caso concreto l’indicazione topografica era sufficiente, non essendo in contestazione la detenzione dell’immobile e risultando gli stessi riferimenti catastali indicati dal contribuente in una precedente comunicazione all’ente.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 49, comma 13, d.lgs. n. 22/1997, per aver il giudice di appello escluso la carenza di legittimazione del Comune a fronte del pacifico affidamento del servizio a un concessionario. La Corte ha ribadito il principio per cui, in caso di concessione, il potere di accertamento spetta al concessionario, con legittimazione anche processuale; ha tuttavia precisato che ciò non priva il Comune, quale ente impositore, del potere di accertamento, che concorre con quello del concessionario, attribuito a quest’ultimo per finalità funzionali e di razionalizzazione del servizio, ma senza abdicazione dalla titolarità originaria.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.