TARI, denuncia entro il 20 gennaio e decorrenza della decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 15798 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 impone la notifica degli avvisi di accertamento a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ai fini della decorrenza di tale termine, l’espressione “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” contenuta nella norma sull’obbligo di denuncia va differenziata: se l’occupazione o detenzione è in corso dall’inizio del periodo d’imposta, e comunque prima del 20 gennaio, il termine decorre dall’anno corrente; se la situazione si è verificata in epoca successiva, decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. La decadenza è rilevabile d’ufficio e l’avviso notificato oltre il termine è illegittimo.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo l’avviso di accertamento emesso da un Comune per omesso versamento della TARI relativa all’anno 2013, contestando una maggiore superficie occupata rispetto a quella dichiarata. La società deduceva, tra l’altro, la decadenza dal potere di accertamento e la violazione del ne bis in idem, per l’intervenuto giudicato su un precedente avviso relativo al medesimo tributo e periodo d’imposta.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso sul primo motivo, ravvisando l’effetto del giudicato. La Commissione tributaria regionale, in riforma, escludeva la preclusione da giudicato ma rilevava che, per l’anno 2013, l’avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2018. Il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’ente locale sostiene che la locuzione “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” riguardi sempre l’anno successivo a quello dell’imposta, con la conseguenza che la denuncia andrebbe presentata entro il 20 gennaio dell’anno seguente a prescindere dal momento di inizio dell’occupazione.
Il Collegio ricostruisce la disciplina. L’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 ha unificato per i tributi comunali e provinciali il termine di notifica degli atti di accertamento, a pena di decadenza, fissandolo al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L’art. 1, comma 171, legge n. 296/2006 estende il nuovo regime anche ai rapporti d’imposta anteriori ancora pendenti al 1° gennaio 2007, come affermato da Cass., Sez. 5, n. 24187 del 2016, Cass., Sez. 5, n. 15702 del 2017 e Cass., Sez. 5, n. 30966 del 2021.
Venendo all’obbligo di denuncia, il tenore letterale della disposizione impone di differenziare la detenzione o occupazione in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta, e comunque prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva: nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell’anno successivo. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass., Sez. 5, n. 12795 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 22224 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 3058 del 2019; Cass., Sez. 6-5, n. 8275 del 2020; Cass., Sez. 5, n. 28255 del 2020; Cass., Sez. 5, n. 17874 del 2021; Cass., Sez. 5, n. 18070 del 2021; Cass., Sez. 5, n. 19531 del 2022) e ne condivide le argomentazioni, disattendendo l’orientamento minoritario (Cass., Sez. 5, n. 27578 del 2018; Cass., Sez. 6-5, n. 17219 del 2018).
La Corte valorizza il dato testuale: la norma fa riferimento al “20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” e non al 20 gennaio “dell’anno” successivo. Se il legislatore avesse voluto postergare il momento dichiarativo all’anno seguente lo avrebbe previsto espressamente, come nell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1993 in tema di ICI.
Nel caso concreto è incontroverso che la società è titolare da molti anni della concessione e che l’occupazione non è iniziata nel 2013. Il quinquennio rilevante maturava dunque al 31 dicembre 2018, a fronte di un avviso emesso il 13 dicembre 2019: la notifica è avvenuta oltre la perenzione del termine. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione del consolidarsi della giurisprudenza solo nel 2022.
Nota della Redazione
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