TARI, diniego di riduzione va motivato con ragioni concrete (Cass. civ. Sez. V n. 21875 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento che respinge la richiesta di riduzione della tariffa non è soddisfatto dal mero richiamo alla norma regolamentare che prevede l’agevolazione. Quando la concessione del beneficio dipende dalla sussistenza di plurimi requisiti espressamente previsti, il Comune deve esplicitare in modo compiuto, e non mediante clausole di stile, le ragioni concrete del diniego, indicando gli elementi di fatto che ne sono a fondamento. L’obbligo di motivazione è requisito intrinseco dell’atto impositivo e va rispettato ab origine, non essendo ammessa la motivazione postuma nel corso del giudizio.

Il Fatto

Un Comune emette avviso di accertamento in rettifica per la TARI relativa al triennio 2015-2017, respingendo la richiesta di riduzione del 30% della tariffa che la società contribuente aveva presentato mediante autodichiarazione. La riduzione era prevista dal regolamento comunale per i concessionari degli stabilimenti balneari che si fossero dotati di determinati servizi.

La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale accoglie l’appello e annulla l’atto impositivo per difetto di motivazione. Il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 per avere il giudice di appello annullato l’avviso pur essendo la contribuente stata posta nelle condizioni di difendersi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 71, secondo comma, d.lgs. n. 507 del 1993, richiamando il proprio orientamento secondo cui il Comune deve indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, senza necessità di riportare i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.

Con riguardo alla TARI, la verifica dell’adeguatezza della motivazione va condotta ratione temporis secondo l’art. 1, comma 162, legge n. 296 del 2006. Ove la rettifica dipenda dalla variazione della superficie o della tariffa o della categoria, è sufficiente l’indicazione nell’atto degli elementi modificati, integrati con gli atti generali, senza obbligo di esporre le fonti probatorie e le indagini effettuate.

Da ciò non deriva però un obbligo di indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa. È questa l’ipotesi in esame: la norma regolamentare subordina la riduzione alla sussistenza di plurimi requisiti, sicché la motivazione non può essere soddisfatta con il mero richiamo della disposizione.

A fronte della specifica richiesta di riduzione presentata mediante autodichiarazione, il Comune era tenuto a illustrare le ragioni del diniego dell’agevolazione, indicando in modo compiuto gli argomenti per cui le richieste del contribuente non potessero essere accolte, pena l’illegittimità dell’atto. Diversamente, il contribuente non sarebbe posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an ed il quantum. La Corte richiama sul punto il proprio precedente Cass. n. 30039/2018: l’obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio.

Poiché l’Ufficio si era limitato a un generico riferimento alle disposizioni regolamentari, rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto della maggiore pretesa, l’avviso non era dotato di motivazione conforme all’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente e di un importo in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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