Tariffa depurazione indebita anche per impianto funzionante ma inefficiente (Cass. civ. Sez. III n. 17639 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota di tariffa del servizio idrico integrato riferita alla depurazione delle acque reflue è indebita non soltanto quando l’impianto di depurazione manchi o sia temporaneamente inattivo, ma anche quando l’impianto sia in esercizio e fornisca una prestazione parziale o non ottimale, restando l’utente esonerato dal pagamento in caso di mancata fruizione del servizio per fatto a lui non imputabile. Nel giudizio di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. l’onere di provare il funzionamento dell’impianto e gli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dello stesso incombe, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., sul gestore convenuto, quale debitore della prestazione, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria. La legittimazione passiva spetta al gestore parte del contratto di utenza, quale accipiens, al quale è riconosciuta l’azione di regresso verso il proprietario dell’impianto. Il termine prescrizionale applicabile alla restituzione è quello decennale ordinario e non quello quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Il Fatto

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 335/2008, che aveva dichiarato l’illegittimità della debenza della quota di tariffa per la depurazione in assenza di impianti o in caso di loro temporanea inattività, alcuni utenti del servizio idrico della città di Napoli hanno agito per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canone di depurazione, deducendo l’inefficienza del depuratore cui erano allacciati. La domanda, proposta dapprima davanti al Giudice di Pace e poi in appello, è stata accolta nei confronti del gestore del servizio.

Il Tribunale, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione Campania quale proprietaria degli impianti, ha rigettato la domanda di manleva verso la società affidataria del servizio e ha compensato le spese. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il gestore ha resistito con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione centrale, già oggetto di orientamento consolidato. La tariffa pretesa dal gestore è indebita non solo quando gli impianti non esistano o siano temporaneamente inattivi, ma anche quando siano in esercizio e forniscano una prestazione parziale o non ottimale. Una diversa conclusione contrasterebbe con la ratio della pronuncia del Giudice delle leggi, che ha rimarcato il carattere indebito del pagamento in caso di mancata fruizione del servizio per fatto non imputabile all’utente.

Sul piano probatorio, il creditore della prestazione contrattuale deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento della controparte; al debitore convenuto spetta invece la prova del fatto estintivo. Applicando il criterio al caso, compete al gestore dimostrare l’esistenza di un impianto funzionante nel periodo di fatturazione, nonché gli oneri di progettazione e completamento, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria. La Corte richiama il principio della vicinanza della prova, riconducibile all’art. 24 Cost.

Quanto alla legittimazione passiva, la titolarità del rapporto dal lato passivo si fonda sulla posizione di parte negoziale del contratto di utenza, in quanto la quota di depurazione ha natura di corrispettivo contrattuale. È quindi verso la controparte contrattuale che va azionata la pretesa restitutoria, ferma restando l’azione di regresso verso il proprietario dell’impianto, nei limiti della dimostrazione dell’avvenuto riversamento delle quote riscosse.

Sulla prescrizione, la Corte esclude l’applicabilità del termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., riferito ai crediti periodici, e conferma il termine decennale, trattandosi di importo dovuto a titolo di restituzione e in unica soluzione. Infine, sulle spese, richiamando le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, esclude la configurabilità della reciproca soccombenza in caso di accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo. Entrambi i ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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