TARSU, assimilazione rifiuti speciali e necessità della denuncia di esenzione (Cass. civ. Sez. V n. 28179 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la mancata assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, con conseguente esclusione dalla relativa tassazione, opera solo in presenza di strutture commerciali caratterizzate dalla compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato: la fattispecie non ricorre quando si tratti di un insieme di attività commerciali autonome, ancorché consorziate per la gestione di spazi comuni. Inoltre, le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici o delle tariffe non operano in via automatica, ma devono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione, ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993. L’interpretazione del regolamento comunale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se la parte si limita a prospettare una diversa lettura.

Il Fatto

Il Comune di Messina emetteva un avviso di accertamento per tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativo agli anni 2005, 2006 e 2007, contestando alla società contribuente l’omessa dichiarazione di un’unità immobiliare adibita a commercio al dettaglio, situata all’interno di un centro commerciale.

Il ricorso della società veniva accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello, sul presupposto di un giudicato esterno formatosi in favore di altro soggetto operante nel medesimo centro. La Cassazione, con pronuncia di rinvio, negava però l’autorità vincolante di tale giudicato. Riassunto il giudizio, la CTR accoglieva l’appello del Comune, affermando la debenza del tributo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è inammissibile: la parte contesta in realtà l’interpretazione del regolamento comunale, non la mancata valutazione di un dato storico, e non è inquadrabile nel paradigma dell’omesso esame di un fatto, che non ricomprende la mancata disamina di questioni o argomentazioni.

Il secondo motivo è invece fondato. Sussiste una omessa pronuncia sulla questione delle sanzioni, specificamente posta dalla contribuente anche quanto all’interpretazione del regolamento e ai presupposti del cumulo giuridico. Nel giudizio di rinvio, la riassunzione impone al giudice di decidere sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.

Quanto al terzo motivo, il Collegio lo ritiene infondato, richiamando la propria ordinanza n. 9949/2023 resa in analoga controversia sul medesimo centro commerciale. L’art. 10 del regolamento comunale richiede la compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato, evenienza che non ricorre quando si tratti di operatori commerciali autonomi. La diversa lettura proposta è una mera prospettazione di un risultato interpretativo alternativo: l’interpretazione dell’atto amministrativo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Anche il quarto motivo è rigettato. Pacifica l’omessa presentazione della denuncia, le deroghe alla tassazione e le riduzioni non operano in via automatica, dovendo i relativi presupposti essere dedotti nella denuncia originaria o di variazione. Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno ritenuto decisiva la mancata presentazione dell’istanza.

In conclusione, accolto il secondo motivo e rigettati gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la determinazione delle sanzioni e la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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