Inammissibile la correzione dell’errore materiale per la definizione agevolata sopravvenuta (Cass. civ. Sez. V n. 19864 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ. non è esperibile quando il vizio dedotto consista nella mancata percezione, da parte del collegio, di atti o documenti presenti nel fascicolo processuale: tale evenienza integra l’errore di fatto revocatorio, rimediabile con la revocazione. La definizione agevolata intervenuta dopo la pubblicazione della decisione non incide sul giudizio, poiché la produzione documentale successiva è irrilevante ai fini della decisione già intervenuta. La definizione perfezionata prima della formazione del giudicato prevale sulle pronunce giurisdizionali non ancora passate in giudicato, con l’effetto tipico voluto dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Cassazione, deducendo che anche nei suoi confronti era intervenuta la definizione agevolata delle controversie tributarie. In pendenza del giudizio originario, egli aveva presentato domanda di definizione all’Amministrazione finanziaria, con versamento della rata, e nessuna opposizione era stata formulata dall’Agenzia delle Entrate.

Poiché l’ordinanza impugnata aveva dato atto dell’estinzione del giudizio soltanto per un altro soggetto, il ricorrente ha chiesto di correggere il provvedimento, sostenendo che il giudizio doveva ritenersi estinto anche nei suoi confronti. La questione arriva così davanti alla Corte in sede di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato, sulla base delle verifiche operate dalla Cancelleria, che nel fascicolo processuale non era presente, all’atto della decisione, alcuno dei documenti relativi alla intervenuta definizione nei confronti del ricorrente. La loro produzione in questa sede è quindi irrilevante, essendo intervenuta dopo la decisione della controversia.

La Corte ha poi precisato che, ove fosse vero il contrario, si tratterebbe comunque di una mancata percezione della presenza in atti della documentazione da parte del collegio. A tale evenienza andrebbe posto rimedio con lo strumento della revocazione, e non con la correzione di errore materiale.

Sul punto richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 12962 del 24/07/2012): l’errore di fatto revocatorio consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, come la supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, o la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. L’errore determinato da una svista di carattere materiale rende invece esperibile il rimedio della correzione.

Ne consegue che l’istanza va dichiarata inammissibile. La Corte aggiunge che la presenza in atti della documentazione non pregiudica l’intervenuta definizione: questa, risultando presentata all’Agenzia delle Entrate in data antecedente alla formazione del giudicato, sorto all’atto della pubblicazione dell’ordinanza, conserva l’effetto tipico voluto dalla legge.

Tale conclusione si evince dall’art. 1, comma 196, della L. n. 197 del 2022, secondo cui gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Analoga previsione si rinviene nell’art. 6, comma 9, del d.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018. L’istanza è pertanto dichiarata inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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