TARSU, termine di decadenza e iscrizione all’albo del RTI misto (Cass. civ. Sez. V n. 15892 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorre dall’anno corrente quando la detenzione o occupazione dei locali sia in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e, comunque, prima del 20 gennaio; decorre invece dal 20 gennaio dell’anno successivo solo quando tale situazione si sia verificata in epoca successiva. L’obbligo di denuncia ex art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 va letto nel suo tenore letterale, che riferisce il termine al “20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” e non all’anno successivo. In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali a un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dell’iscrizione all’albo istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del d.m. 11 settembre 2000, n. 289 è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; nei raggruppamenti di tipo misto esso non è necessario per le società che svolgono attività secondarie di mero supporto, non fungibili con la prestazione principale. L’esenzione da TARSU per inutilizzabilità dei locali ex art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 presuppone l’indicazione delle obiettive condizioni di non utilizzabilità nella denuncia originaria o di variazione.

Il Fatto

La contribuente, proprietaria di un immobile in Napoli, ha impugnato l’avviso di accertamento per la TARSU relativa agli anni 2011 e 2012, per complessivi € 29.160,93, notificatole dal raggruppamento temporaneo di imprese concessionario del servizio per la Provincia di Napoli nell’interesse del Comune.

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, escludendo la decadenza quinquennale, ritenendo irrilevante la mancata iscrizione all’albo ministeriale di una sola società associata e giudicando adeguata la motivazione dell’atto, con il mancato utilizzo dell’immobile non idoneo a fondare l’esenzione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la ritenuta tempestività dell’avviso sotto il profilo della decadenza. La Corte ne ha ritenuto la parziale fondatezza, ricostruendo il sistema dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e la specificità della TARSU, per la quale l’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993 consente la liquidazione diretta solo su dati identici, stabili e non contestati, mentre l’incertezza impone l’avviso di accertamento.

Il collegio ha differenziato l’ipotesi della detenzione in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e, comunque, prima del 20 gennaio da quella verificatasi in epoca successiva: nel primo caso il termine decorre dall’anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell’anno successivo. Ha così dato continuità all’orientamento prevalente, disattendendo quello minoritario richiamato (Cass., Sez. 5^, n. 27578 del 2018). Nel caso concreto, per la continuità del possesso e l’omessa denuncia, la decadenza era maturata soltanto per il 2011, non anche per il 2012.

Il secondo motivo concerne la legittimazione del raggruppamento e l’iscrizione all’albo. La Corte lo ha giudicato infondato, richiamando il principio di Cass., Sez. Trib., n. 31391 del 2024: nei raggruppamenti misti il requisito soggettivo è necessario solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non per quelle con attività secondarie di supporto, non fungibili con la prestazione principale. La distinzione tra attività principali e secondarie è venuta meno solo con l’attuazione dell’art. 1, comma 805, della legge n. 160/2019 ad opera del d.m. 13 aprile 2022, n. 101, con decorrenza dall’11 agosto 2022 e quindi inapplicabile retroattivamente agli anni 2011 e 2012. Nemmeno il raggruppamento, privo di soggettività giuridica, può essere iscritto all’albo.

Il terzo motivo, sull’omesso esame della perizia di parte circa l’inagibilità dell’immobile, è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. Nel merito, l’esenzione presuppone la denuncia delle obiettive condizioni di inutilizzabilità ex art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, mancante nella specie. Il ricorso è quindi accolto entro i limiti indicati, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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