Sanzione per irregolare fatturazione e obbligo di motivazione dell’atto di contestazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15190 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’atto di contestazione che faccia riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore deve allegarlo, salvo che non ne riproduca il contenuto essenziale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 472 del 1997. Tale obbligo motivazionale non è tuttavia assolto qualora l’atto, pur riproducendo frammenti dei documenti richiamati, ometta di rappresentare, sia pure in forma sintetica, le circostanze e gli elementi probatori specifici sui quali l’Ufficio ha fondato il proprio convincimento circa l’insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione di un regime fiscale agevolato. La motivazione dell’atto deve, in ogni caso, rendere intellegibile la ratio dell’addebito, garantendo l’effettività del diritto di difesa del contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate irrogava nei confronti di una società una sanzione per irregolare fatturazione in fase di acquisto, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997, contestandole di non aver regolarizzato una fattura ricevuta dalla cedente, emessa in applicazione del cd. regime del margine pur in assenza delle condizioni di legge. La società contribuente impugnava l’atto di contestazione dinanzi al giudice tributario provinciale, che accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, ma questa Corte, pronunciando sul ricorso dell’Agenzia, cassava la sentenza per violazione del litisconsorzio necessario processuale con i soci, che avevano partecipato al giudizio di primo grado. Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale respingeva nuovamente l’appello dell’Ufficio, ritenendo fondata l’eccezione di nullità dell’atto di contestazione per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, sostenendo che l’obbligo motivazionale era stato assolto dalla mera riproduzione del contenuto essenziale dei documenti richiamati nell’atto. La Corte, nel rigettare il ricorso, ha chiarito che il principio invocato dalla ricorrente non era pertinente al caso di specie.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come la sentenza impugnata avesse fondato la declaratoria di nullità non già sulla mancata allegazione dei documenti richiamati, quanto piuttosto sull’assoluta indecifrabilità delle ragioni poste a base dell’addebito. L’atto di contestazione, e il relativo processo verbale di constatazione, si limitavano a un mero richiamo all’attività ispettiva svolta nei confronti della cedente, senza indicare le circostanze e gli elementi specifici che avevano condotto l’Ufficio a ritenere inapplicabile il regime del margine.

La Corte ha quindi affermato che la riproduzione del contenuto essenziale dei documenti richiamati non è sufficiente a integrare l’obbligo motivazionale, quando difetti la rappresentazione, anche sintetica, delle ragioni sostanziali dell’irrogazione della sanzione. Tale conclusione risulta coerente con l’art. 16, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 472 del 1997, che richiede l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore e degli elementi probatori su cui si fonda l’addebito.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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