TARSU, parcheggio scoperto equiparabile a garage nella tariffa comunale (Cass. civ. Sez. V n. 14404 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di TARSU, l’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 demanda al Comune l’adozione di un regolamento che classifichi locali ed aree in categorie ed eventuali sottocategorie con omogenea potenzialità di rifiuti. I gruppi indicati dal comma 2 non sono tassativi, perché enunciati «in via di massima»: il Comune può discostarsene, prevedere ulteriori tipologie di utenze e distinguere, ai fini tariffari, utenze ricondotte allo stesso gruppo. La riconduzione dell’area scoperta adibita a parcheggio alla categoria delle autorimesse e dei magazzini costituisce esercizio di discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo, insindacabile nel merito dal giudice tributario. Non è pertanto illegittimo, né disapplicabile ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che equipara il parcheggio scoperto all’area coperta adibita a garage.

Il Fatto

Una società cooperativa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello della concessionaria della riscossione per il Comune, riformando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.

La controversia riguarda un avviso di pagamento per la TARSU relativa all’annualità 2007, riferito a un’area scoperta adibita a parcheggio, per la quale il Comune aveva applicato la tariffa prevista per immobili disomogenei per tipologia e destinazione. La concessionaria e il Comune sono rimasti intimati. La causa, già definita da precedenti pronunce tra le stesse parti per diverse annualità, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 19.10.2023.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente la censura di difetto assoluto di motivazione. Ricorda che il vizio ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li esponga senza approfondita disamina, rendendo impossibile ogni controllo. Nel caso concreto la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, consentendo di ripercorrere il percorso logico-giuridico seguito.

Nel merito, il Collegio muove dall’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, che impone al Comune di classificare locali ed aree in categorie e sottocategorie a omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria. L’art. 42, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 267 del 2000 riserva al consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi. L’elencazione dei gruppi di attività non ha carattere tassativo, come conferma l’inciso «di massima»: resta così in capo al Comune il potere di discostarsene e di articolare ulteriormente categorie e sottocategorie.

Tale scelta integra una discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria, come già affermato da questa Corte. In particolare, il potere di applicare la tariffa in base all’attività concretamente svolta è riconosciuto dall’art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993: l’applicazione della tariffa è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

Il Collegio non ignora i precedenti che hanno escluso l’equiparazione piena tra parcheggio scoperto e area coperta. Tuttavia, la riconduzione del parcheggio scoperto alla categoria di magazzini, depositi e autorimesse è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare, che accomuna una varietà di specie eterogenee per caratteristiche similari di utilizzo degli spazi tassabili. L’uso dell’area con veicoli comporta, in garage e parcheggi scoperti, una produzione di rifiuti tendenzialmente omogenea. La previsione opera quindi per categoria e non per analogia.

Il regolamento ha inoltre utilizzato i criteri del d.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), rispettando il principio «chi inquina paga». Ne deriva che il regolamento non è viziato né disapplicabile: non si tratta di escludere il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare atti generali illegittimi, ma di negare, in radice, l’illegittimità lamentata. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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