TARSU, superfici non tassabili e stagionalità onere di denuncia (Cass. civ. Sez. V n. 13337 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 pone una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti per i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, superabile solo da prova contraria del detentore. Le circostanze escludenti la tassabilità e le riduzioni per uso stagionale debbono essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate su elementi obiettivi o idonea documentazione. La proroga del regime transitorio della TARSU è rimasta efficace fino all’introduzione della TARES, con la sola preclusione al passaggio tra forme di prelievo in assenza della compiuta realizzazione della TIA 2. Il potere di disapplicazione degli atti presupposti va esercitato solo se la relativa questione sia stata investita dai motivi di impugnazione dell’atto impositivo.
Il Fatto
Una società esercente uno stabilimento balneare riceveva dal Comune un avviso di accertamento per TARSU relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, con il quale veniva liquidata una somma di poco inferiore ai 470.000 euro in relazione agli immobili detenuti. La contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione di primo grado.
Proponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, affidato a sei motivi, lamentando in particolare l’inapplicabilità della disciplina TARSU dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l’omessa pronuncia sulla superficie tassabile, l’illegittima imposizione su aree ritenute non produttive di rifiuti, l’omessa riduzione della tariffa per la stagionalità dell’attività e la mancata disapplicazione delle delibere tariffarie. Un secondo ricorso, separatamente iscritto e relativo all’ingiunzione di pagamento emessa per la stessa pretesa impositiva, veniva riunito al primo perché connesso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la cornice normativa della proroga del prelievo. Il regime transitorio introdotto dall’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 è stato mantenuto in vigore fino all’adozione della TARES, avvenuta con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione di tutti i vigenti prelievi solo a decorrere dal 1° gennaio 2013. Da ciò consegue che, in mancanza del regolamento ministeriale attuativo della TIA 2, restavano applicabili sia la TARSU che la TIA 1: al più poteva derivarne il divieto di passaggio da una forma all’altra di imposizione, non l’abrogazione delle discipline istitutive.
Quanto ai motivi sulla superficie tassabile e sulla stagionalità, la Corte li dichiara inammissibili perché non correlati alle ragioni della decisione. Il giudice regionale aveva fondato il rigetto sull’omessa denuncia prevista dall’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, accertamento di natura fattuale non investito da alcuna critica. L’assenza della denuncia, nel suo carattere omnicomprensivo, riguarda anche il dedotto carattere stagionale dell’attività, con la conseguenza che la domanda va considerata implicitamente rigettata.
Nel merito richiama il proprio consolidato orientamento: le esclusioni per le aree non produttive di rifiuti non sono automatiche, ma superabili solo con prova contraria, e l’art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993 regola in modo peculiare la riduzione della tariffa, ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali, anche con riferimento all’esatto periodo indicato nella concessione.
Infine, il motivo sulla mancata disapplicazione delle delibere tariffarie è disatteso: la Corte ricorda che il relativo potere-dovere è espressione del principio di cui all’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e va esercitato anche d’ufficio, purché gli atti presupposti siano stati investiti dai motivi di impugnazione dell’atto impositivo. Nel caso concreto la questione era stata proposta solo in appello, risultando perciò inammissibile ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il rigetto del primo ricorso travolge anche il ricorso relativo all’intimazione di pagamento, che non ne ha impugnato vizi propri ma ha solo reiterato le doglianze sul merito della pretesa impositiva.
Nota della Redazione
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