Rinuncia al ricorso e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 5725 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima della trattazione e in assenza di costituzione dell’intimato nonché di comunicazione della rinuncia, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente. La rinuncia agli atti del giudizio, per produrre l’effetto estintivo, deve essere accettata dalla controparte costituita ovvero comunicata alla stessa ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. Quando difettano tali condizioni, il ricorso non può essere dichiarato estinto per rinuncia, ma inammissibile per venir meno dell’interesse. In tale ipotesi non si dà luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Una società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a carichi tributari dei periodi di imposta 2003, 2004 e 2005, originati da atti di contestazione di sanzioni. Gli avvisi facevano seguito a una verifica in esito alla quale si assumeva che il legale rappresentante fosse amministratore di fatto della società contribuente, pur essendo formalmente residente altrove.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso richiamando un giudicato esterno formatosi su precedenti periodi di imposta. La Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la formazione del giudicato esterno, ritenendo che lo stesso, pur riferito a diversi periodi di imposta, avesse investito accertamenti relativi a circostanze di fatto a carattere permanente. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto due censure. Con il primo motivo ha prospettato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo gli originari atti impositivi formato oggetto di sgravio e non essendo stati impugnati gli atti di contestazione, divenuti definitivi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992, per essere stati fatti valere, mediante l’impugnazione della cartella, motivi di merito della pretesa tributaria ormai definitivamente preclusi.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’intimato non si è costituito e la rinuncia non è stata comunicata.
La Corte rileva che, in assenza di costituzione dell’intimato e di comunicazione della rinuncia, non ricorrono le condizioni dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. per l’estinzione del giudizio. Ne deriva che deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 3876 del 2010.
Nessuna pronuncia sulle spese consegue a tale declaratoria. Il percorso argomentativo valorizza, pertanto, il raccordo tra rinuncia non accettata né comunicata, caducazione dell’interesse alla decisione e tecnica di definizione del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.