Tassa auto, prescrizione dopo l’accertamento senza proroga al 31 dicembre (Cass. civ. Sez. V n. 18006 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Allorquando sia stato notificato un avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, ai fini della verifica della tempestività della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva non può trovare applicazione la previsione dell’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 60/1986. Tale disposizione, dettata per la fase di accertamento e per la sola decorrenza del termine in relazione all’anno di maturazione dell’imposta, non può estendersi agli atti successivi, aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell’atto prodromico. Si applica la disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 cod. civ., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine — nel caso di specie triennale — inizia a decorrere dalla data di irretrattabilità dell’atto interruttivo, e quindi decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento notificatagli nel dicembre 2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l’anno 2012, già oggetto di avviso di accertamento notificato nell’aprile 2015 e non impugnato. Ha eccepito l’intervenuta prescrizione, per essere l’atto di riscossione intervenuto oltre il termine triennale decorrente dalla definitività dell’accertamento.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il credito fosse divenuto irretrattabile nel giugno 2015 e che il termine spirasse al 31 dicembre 2018, con conseguente tempestività dell’ingiunzione. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo scaduto il termine il 27 aprile 2018. La Regione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5 del d.l. n. 953/1982 e degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che, nella giurisprudenza di legittimità, non si rinviene un orientamento unitario sulla decorrenza del termine triennale, ricollegata per lo più allo spirare del termine per impugnare l’atto impositivo ovvero alla data di notifica dell’avviso di accertamento. Richiamata la pronuncia resa in pari data, il Collegio sceglie di dare continuità all’indirizzo secondo cui, in ambito tributario, il decorso della prescrizione inizia dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto.
Il fondamento è nell’art. 2935 cod. civ.: la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere. Nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo ed esigibile, perché non è decorso il termine per l’impugnazione, non può aversi decorrenza. Solo l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione produce l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, momento dal quale decorre il termine prescrizionale proprio del singolo tributo.
Sulla seconda questione — la scadenza del triennio dopo l’interruzione — la Corte esclude che il termine per la riscossione cada al 31 dicembre del terzo anno successivo. La lettera dell’art. 5, comma 51, non indica il 31 dicembre come data ultima per notificare la cartella, prevedendo che la tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La scadenza per il pagamento della tassa automobilistica non è fissa, ma dipende da variabili quali la tipologia del veicolo e la data di immatricolazione: proprio questa eterogeneità giustifica la previsione eccezionale per la fase di accertamento.
Tale esigenza non sussiste per l’attività riscossiva, rispetto alla quale esiste un termine sempre certo da cui far decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna ragione logico-giuridica per cui, a fronte dell’immediata facoltà della P.A. di procedere alla riscossione coattiva dopo la definitività dell’accertamento, il termine prescrizionale debba restare sospeso sino al successivo 31 dicembre. Posta l’idoneità dell’atto di accertamento a interrompere la prescrizione, è contrario ai principi generali, in assenza di espressa previsione, far decorrere il nuovo termine da una data fissa convenzionale.
Nel caso concreto, il triennio per la riscossione era scaduto il 27 giugno 2018, mentre l’intimazione di pagamento è stata notificata il 16 dicembre 2018, dunque tardivamente. Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata, e le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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