Repêchage e licenziamento economico: no alla formazione ulteriore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26035 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, l’obbligo di repêchage impone al datore di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore non già in tutte le mansioni inferiori dell’organigramma, ma soltanto in quelle compatibili con il suo bagaglio professionale o che egli abbia già effettivamente svolto, in via contestuale o precedente. Il datore non è tenuto a fornire al prestatore una formazione ulteriore o diversa per salvaguardarne il posto. La sussistenza dell’obbligo va esclusa quando le mansioni cui il lavoratore potrebbe essere adibito, per il loro contenuto, restino estranee alla sua professionalità. Il controllo di legittimità sulla violazione dell’obbligo è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale della motivazione.
Il Fatto
Una società ha intimato a un proprio dipendente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deducendo la soppressione della posizione di responsabile dell’ufficio tecnico e delle altre posizioni perimetrate nell’area tecnica. Il lavoratore ha impugnato il recesso davanti al Tribunale di Milano, che ha respinto le domande, escludendo tanto la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento quanto il difetto di giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria di dodici mensilità. I giudici di seconde cure hanno ravvisato la violazione dell’obbligo di repêchage, per non avere la società dimostrato la possibilità di impiegare il lavoratore, anche in via provvisoria, in altre mansioni. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato congiuntamente i primi quattro motivi, rigettandoli. Preliminarmente ha escluso la pertinenza della sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale, riguardando essa i soli rapporti soggetti al regime del Jobs act, nel quale il lavoratore non rientrava. Ha poi respinto la doglianza di motivazione apparente o contraddittoria, ricordando che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con la legge n. 134 del 2012, non sono più deducibili in cassazione le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.
Nel merito, la Corte ha ribadito che l’obbligo di repêchage opera, sia nella precedente sia nella nuova versione dell’art. 2103 cod. civ., rispetto alle mansioni del livello immediatamente inferiore, purché compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore e senza mutamenti dell’assetto organizzativo aziendale, insindacabilmente stabilito dall’imprenditore ai sensi dell’art. 41 Cost. Ha precisato che non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori, ma solo quelle compatibili con le competenze professionali o effettivamente già svolte, senza alcun obbligo di formazione ulteriore.
La sentenza impugnata si è ritenuta conforme a tali principi, avendo individuato le mansioni di addetto all’esercizio-settore movimento quali già svolte in passato dal lavoratore e corrispondenti a un solo livello inferiore. La valutazione del congruo periodo entro cui non devono essere effettuate nuove assunzioni nella stessa qualifica è stata considerata accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata.
Il quinto motivo è stato rigettato, avendo la Corte territoriale valutato e ritenuto ininfluente il mancato possesso di alcune patenti. Il sesto motivo è stato respinto, ricordando che la retribuzione globale di fatto ricomprende ogni compenso continuativo legato alle modalità della prestazione, con esclusione di quelli eventuali od occasionali. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.