Ricorso notificato all’ente estinto è inammissibile per difetto di vocatio in ius (Cass. civ. Sez. I n. 22790 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, nel giudizio interrotto per l’estinzione dell’ente parte in causa e poi riassunto dal successore, sia indirizzato e notificato all’ente ormai estinto, anziché al soggetto nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata, è inammissibile per insanabile difetto di vocatio in ius. Il principio che impone di indirizzare l’impugnazione agli eredi della parte deceduta, e non al de cuius, si applica anche alla successione dell’ente estinto, ove la parte abbia avuto conoscenza processuale della vicenda attraverso la riassunzione del giudizio. È irrilevante che nella sentenza di appello risulti erroneamente in epigrafe ancora il nome dell’ente soppresso, poiché l’atto di appello ben poteva essere proposto nei confronti della parte originaria ai sensi dell’art. 300 c.p.c..

Il Fatto

Un Consorzio per lo sviluppo industriale otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento di una somma pari al 20% del prezzo di un terreno a vocazione industriale, richiesta in forza dell’art. 8 del Regolamento sulla localizzazione delle attività produttive adottato dal Comitato direttivo dell’ente.

La società proponeva opposizione e il Tribunale l’accoglieva, ritenendo la pretesa priva di copertura legislativa e la previsione regolamentare illegittima perché introduceva una prestazione patrimoniale in materia coperta da riserva di legge. Nel corso del giudizio di appello il Consorzio veniva soppresso e il processo, dichiarato interrotto, era riassunto dal CORAP, ente che ne aveva accorpato funzioni e rapporti. La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione e rigettava l’opposizione. La società ha proposto ricorso per cassazione notificandolo, però, al Consorzio estinto e non al CORAP.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il giudizio di appello è stato interrotto per l’estinzione del Consorzio, le cui funzioni e rapporti sono stati assunti dal CORAP, che ha provveduto alla riassunzione del processo. Tale circostanza non è stata contestata nel grado di merito né è stata oggetto di doglianza in sede di legittimità, e la sentenza impugnata è stata pronunciata proprio nei confronti del CORAP.

Il ricorso risulta invece indirizzato e notificato al Consorzio ormai estinto. La Corte richiama il principio secondo cui, nel caso di decesso della parte nel corso del giudizio e di partecipazione degli eredi al giudizio di appello, il ricorso per cassazione diretto alla parte deceduta è inammissibile, perché si determina un insanabile difetto della vocatio in ius (Cass., Sez. L, n. 5656 del 08/06/1999).

Nella stessa prospettiva si è affermato che, quando la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso attraverso la costituzione degli eredi, il ricorso deve essere indirizzato a questi ultimi e non al deceduto, ancorché l’atto di appello, in virtù dell’art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, senza che rilevi in senso contrario l’erronea indicazione in epigrafe della parte deceduta (Cass., Sez. 6-5, n. 22392 del 26/09/2017; Cass., Sez. L, n. 16365 del 20/08/2004; Cass., Sez. U, n. 11394 del 19/12/1996).

La Corte estende espressamente tali principi al caso di estinzione dell’ente che sia parte in giudizio, che parimenti determina l’interruzione del processo e la necessità della riassunzione nei confronti dell’ente successore, richiamando Cass., Sez. L, n. 9822 del 03/10/1998 e Cass., Sez. 2, n. 7704 del 21/08/1996.

Ne deriva che, essendo stata la sentenza pronunciata nei confronti del CORAP e avendo la ricorrente proposto l’impugnazione contro il Consorzio estinto, il ricorso è inammissibile, perché indirizzato a un soggetto non più esistente e diverso da quello nei cui confronti è stata emessa la decisione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è adottata in assenza di controricorrente, mentre si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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