Inammissibile il ricorso sulla tempestività della querela (Cass. pen. Sez. VII n. 23283 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. È onere della parte che ne deduca l’intempestività fornire la prova di tale circostanza, con la conseguenza che l’eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante. A tal fine non sono sufficienti semplici presunzioni o supposizioni, ma occorre una prova contraria rigorosa. La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità soltanto laddove risulti dalla sentenza impugnata, ovvero da atti dai quali sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale, non consentita al giudice di legittimità.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna. Con l’unico motivo deduce la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della tempestività della querela, denunciando altresì il travisamento della prova.

La questione approda in Cassazione perché il ricorrente assume che la persona offesa avesse acquisito consapevolezza del fatto-reato in un momento anteriore rispetto a quello accertato in appello, con conseguente tardività dell’atto di querela.

La Motivazione della Corte

Il motivo è giudicato inammissibile. La Corte rileva che le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, risultando non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Quanto al vizio di travisamento della prova, la Corte ribadisce che esso è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Fermo il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza.

Nel merito la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha applicato corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione di tempestività della querela proposta dalla persona offesa. La Corte di legittimità richiama il consolidato orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato, desumibile da elementi seri e concreti, e l’onere probatorio dell’intempestività grava su chi la deduce.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che la piena consapevolezza della persona offesa di essere stata vittima del reato è stata raggiunta solo dopo la metà di gennaio 2018, senza che il ricorrente abbia fornito una prova contraria certa e rigorosa. Il motivo è pertanto dichiarato manifestamente infondato e il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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