Tempo silente e presunzione cautelare nelle mafie storiche (Cass. pen. Sez. V n. 1854 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso del tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell’associazione, la pregressa partecipazione dell’indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio. Nei contesti di mafia storica occorre distinguere dalle associazioni mafiose non riconducibili a tale categoria, per le quali può invece rilevare il decorso temporale. L’indagato ha l’onere di allegare fatti indicativi di un’effettiva interruzione della partecipazione al sodalizio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, con ordinanza, respinge il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. e conferma la misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione a un sodalizio di ‘ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria.
Avverso il provvedimento l’indagato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari. La difesa lamenta la violazione della regola sul c.d. tempo silente e valorizza l’attività lavorativa lecita, lo stato di incensuratezza, la marginalità e brevità del contributo partecipativo e il tempo trascorso tra i fatti e l’emissione della misura. Il Procuratore generale chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo infondato. Il ricorrente muove censure manifestamente contrastate dagli atti, attribuendo alla motivazione impugnata un contenuto diverso da quello reale, e le sue tesi si pongono in contrasto con i consolidati orientamenti in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei contesti associativi espressione di mafie storiche.
La Suprema Corte richiama il principio secondo cui, in tema di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dal decorso di un tempo considerevole qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell’associazione, la pregressa partecipazione dell’indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio. Viene ribadita la distinzione tra associazioni mafiose storiche, per le quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell’indagato, e associazioni mafiose non riconducibili a tale categoria, per le quali può rilevare anche il decorso del tempo.
Il Collegio sottolinea la diversità strutturale tra il reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Solo per quest’ultimo, qualificato unicamente dai reati fine, i legami tra compartecipi non presentano la tendenziale stabilità nel tempo che contraddistingue l’appartenenza alle associazioni di stampo mafioso.
La Corte ritiene il precedente valorizzato dalla difesa, Sez. 6 n. 11735 del 25.01.2024, condivisibile ma non pertinente, per il necessario distinguishing tra casi di specie diversi. Il Tribunale del riesame ha correttamente illustrato i profili che sostengono la presunzione: la continuità dei rapporti con sodali anche apicali, la conoscenza approfondita delle dinamiche estorsive, la piena condivisione degli interessi illeciti e l’attitudine a impartire direttive.
Infine, l’indagato non ha assolto l’onere di allegazione di fatti indicativi di un’effettiva interruzione della partecipazione al sodalizio. I rilievi su attività lavorativa lecita e incensuratezza sono logicamente ritenuti non significativi a fronte delle risultanze istruttorie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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