Nullità della notifica tardiva sanata dalla mancata eccezione (Cass. pen. Sez. 4 n. 15317 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità derivante dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita senza il rispetto del termine minimo a comparire integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. Tale nullità si sana altresì, per espressa previsione dell’art. 184 cod. proc. pen., in caso di rinuncia dell’imputato a comparire. In assenza del difensore di fiducia ritualmente avvisato e non comparso, l’onere di proporre l’eccezione di nullità incombe anche sul difensore d’ufficio presente all’udienza, la cui inerzia determina la sanatoria del vizio. Il motivo di ricorso che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando la motivazione del diniego, fondata su elementi di preponderante rilevanza, non sia manifestamente illogica.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia aveva condannato un imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, insieme alla strumentazione per il confezionamento delle dosi.
Con sentenza del 23 settembre 2025, la Corte d’appello di Bari, previa esclusione della recidiva, rideterminava la pena inflitta in primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo molteplici motivi: la violazione del termine a comparire per l’udienza di appello, la mancata riqualificazione del fatto nelle forme del tentativo o del furto, la violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria e delle dichiarazioni della persona offesa, l’immotivato diniego delle attenuanti generiche e l’illegittimo riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità del decreto di citazione in appello per il mancato rispetto del termine minimo a comparire. Ha ricordato che, in caso di error in procedendo dedotto con il ricorso ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di legittimità può accedere all’esame diretto degli atti processuali per risolvere la questione. Dall’esame degli atti è emerso che l’udienza si era effettivamente tenuta il 23 settembre 2025, che l’imputato, allora agli arresti domiciliari, vi aveva rinunciato e che il difensore presente non aveva sollevato alcuna eccezione.
Sul piano giuridico, la Corte ha ribadito che il mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità di ordine generale c.d. a regime intermedio, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Nel caso di specie, la nullità non era stata eccepita e, inoltre, si era sanata ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. per effetto della rinuncia a comparire manifestata dall’imputato.
Quanto alla prospettata assenza volontaria del difensore di fiducia, la Corte ha chiarito che l’onere di proporre l’eccezione incombe anche sul difensore d’ufficio presente, la cui inerzia comporta la sanatoria del vizio. Il primo motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile.
La Corte ha poi ritenuto generici e riferibili ad una diversa vicenda processuale il secondo e il terzo motivo, concernenti la riqualificazione del fatto e la valutazione della prova, nonché il quinto e il sesto motivo, inerenti alla recidiva, già esclusa in appello. Ha infine giudicato inammissibile il quarto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla gravità del fatto e sulla negativa biografia penale dell’imputato, non risultava manifestamente illogica. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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