Falsa attestazione d’identità reato anche se nota al pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 7 n. 6629 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità la condotta di chi declina false generalità, essendo ininfluente che il dichiarante sia conosciuto dal pubblico ufficiale richiedente. Il delitto si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese, ledendo il bene giuridico della fede pubblica per il solo fatto di aver dichiarato il falso, a prescindere dalla consapevolezza o meno del pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle dichiarazioni medesime. Non è configurabile il reato impossibile in relazione alla fattispecie, poiché la lesione del bene protetto si realizza indipendentemente dalla possibilità di accertare la reale identità dell’agente.
Il Fatto
Il Tribunale di Alessandria condannava l’imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, motivando l’offensività del fatto anche in considerazione della pregressa conoscenza dell’identità dell’imputato da parte degli agenti di polizia giudiziaria, poi confermata tramite rilievi dattiloscopici. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, suddividendoli tra quelli che lamentavano violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 495 cod. pen., in relazione al principio di offensività e alla sussistenza del reato impossibile. Ha rilevato che i primi quattro motivi non erano deducibili in sede di legittimità in quanto fondati sulla pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito. Tali motivi sono stati considerati non specifici, perché omettevano di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte ha poi precisato che i motivi erano anche manifestamente infondati, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sanziona la condotta di chi dichiara o attesta falsamente la propria identità, stato o altre qualità personali, e la previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: la condotta si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese.
La Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. pen. La lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso, indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni. Inoltre, ha ritenuto il quarto motivo non deducibile in sede di legittimità per non aver costituito oggetto dei motivi di appello, essendo stata la questione solo genericamente prospettata nel gravame e successivamente illustrata in termini specifici solo con il ricorso in cassazione.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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