Sequestro per equivalente: il prezzo delle false fatture non è il profitto (Cass. pen. Sez. III n. 27674 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi mediante la loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l’emittente non può concorrere per il regime derogatorio dell’art. 9 d.lgs. n. 74/2000. Le nozioni di prezzo e di profitto del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 non sono sovrapponibili: non è consentito un loro utilizzo alternativo quando richiesta del pubblico ministero, decreto di sequestro e ordinanza del riesame abbiano tutti presupposto una domanda cautelare parametrata sull’imposta evasa dall’utilizzatore finale delle fatture, pena la violazione del principio della domanda cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di diritto di due società, impugna per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP, limitatamente alla parte per equivalente relativa ai capi di incolpazione provvisoria afferenti ai delitti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Secondo l’impostazione accusatoria, un articolato schema di frode fiscale avrebbe visto società interposte fatturare argento puro come argento commerciale, con IVA applicata e non riversata.
Il ricorso è affidato a cinque motivi: l’estensione presuntiva delle contestazioni alle annualità pregresse, la carenza di motivazione sul periculum, l’errata determinazione di prezzo e profitto, un vizio di ultrapetizione e la contestata adozione di un criterio solidaristico fra persona fisica e persona giuridica. La Procura generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove da una premessa di sistema: in materia di provvedimenti cautelari reali, l’art. 324 cod. proc. pen. limita il sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge, non consentendo censure di diversa natura.
Il primo motivo, pur dedotto come vizio di legge, censura in realtà il criterio presuntivo adottato dal Tribunale, contestandone la condivisibilità: si tratta di censura motivatoria, estranea al perimetro del controllo. Allo stesso modo il secondo motivo si svolge interamente entro il vizio di motivazione, lamentando la valutazione sul periculum in rapporto al contesto complessivo del provvedimento genetico.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il sequestro confermato riguarda solo il profitto dei delitti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, non sovrapponibile al prezzo del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Stante la diversa natura dei reati, la diversa imputazione soggettiva e la diversa natura dei proventi, non è ammissibile una trasposizione dei flussi di ricchezza né una sorta di compensazione riduttiva dei sequestri.
La Corte richiama quindi il principio già affermato con la pronuncia Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt: il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non genera per il suo autore un profitto pari all’imposta evasa, residuando solo la configurabilità di un prezzo, autonomamente confiscabile. Le due nozioni non possono essere utilizzate in modo alternativo quando l’intera catena cautelare si è fondata sull’individuazione del profitto parametrato all’imposta evasa dall’utilizzatore finale.
Il quarto motivo è dedotto in carenza di interesse, poiché il vizio di ultrapetizione concerne la persona giuridica mentre il ricorso è proposto in proprio dalla persona fisica. Il ricorso resta così inammissibile nel suo complesso.
Nota della Redazione
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