Nullità della notifica eseguita dall’ufficiale postale senza attestazione di consegna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4252 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica eseguita su richiesta dell’UNEP mediante spedizione postale è affetta da nullità sanabile, e non da inesistenza, quando l’avviso di ricevimento e il mod. 23L siano privi della sottoscrizione del destinatario e di ogni indicazione dell’ufficiale postale attestante l’avvenuta consegna o la restituzione del plico al mittente. L’attività di notificazione compiuta dall’agente postale in assenza dei prescritti adempimenti non è direttamente imputabile al richiedente e ricade nella disciplina della nullità degli atti processuali, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo. La radicale incertezza sull’esito della consegna non integra il diverso vizio della inesistenza della notificazione.
Il Fatto
Un medico aveva prestato attività presso un’azienda sanitaria locale in forza di contratti di prestazione d’opera e di contratti a tempo determinato, per una durata complessiva di 79 mesi. La Corte d’appello, in contumacia dell’azienda, aveva accertato l’abuso nel ricorso a tali contratti e aveva liquidato in suo favore l’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32 legge n. 183/2010, pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo anzitutto la nullità della sentenza per erronea declaratoria di contumacia, perché l’avviso di ricevimento del plico notificato dall’UNEP era privo di compilazione e di sottoscrizione del portalettere. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato fondato, con assorbimento degli altri. La Corte verifica dagli atti che il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati affidati all’UNEP per la notifica mediante plico raccomandato e che il relativo avviso di ricevimento e il mod. 23L risultavano privi della sottoscrizione del destinatario e di ogni altra indicazione dell’ufficiale postale attestante la consegna o la restituzione del plico.
L’assoluta incertezza sull’esito di tale avviso, corroborata dalla produzione di un estratto del protocollo dal quale il plico non risultava acquisito, viene valutata dalla Corte insieme al compimento della richiesta attività di notifica in assenza dei prescritti adempimenti.
Da qui la qualificazione del vizio: poiché l’attività non è direttamente imputabile al richiedente la notifica ma all’agente postale, la notificazione deve ritenersi affetta da nullità sanabile, e non da inesistenza. Il principio è enunciato sul richiamo del precedente Cass. n. 34400 dell’11 dicembre 2023.
La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte esclude la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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