Principi di diritto (Massima) La tutela prevista dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 sottrae alla responsabilità disciplinare le condotte che siano funzionalmente correlate alla segnalazione dell’illecito conosciuto dal dipendente in ragione del rapporto di lavoro. La protezione del whistleblower non impedisce tuttavia l’irrogazione di una sanzione per condotte autonome rispetto alla denuncia, quando il giudice di merito accerti l’assenza di un collegamento funzionale tra segnalazione e provvedimento disciplinare. L’accertamento del contesto della vicenda, delle competenze del lavoratore e del rapporto causale tra denuncia e licenziamento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o delle deduzioni difensive.
Il Fatto
Un dirigente responsabile dell’area amministrazione, finanze e fiscale di un’azienda speciale era stato licenziato per giusta causa per non avere svolto le attività ritenute di sua competenza rispetto a un avviso di accertamento fiscale del valore di 4.000.000,00 euro. La contestazione riguardava, in particolare, la mancata analisi dell’atto, l’omessa adozione delle conseguenti determinazioni operative, la mancata proposta ai vertici aziendali del professionista esterno cui affidare la difesa e l’assenza di una relazione sulle conseguenze dell’accertamento e sulle iniziative da assumere.
La Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio dopo Cass. n. 12688/2024, aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento. Aveva accertato che la gestione del contenzioso tributario rientrava nelle competenze della direzione affidata al dirigente, che questi conosceva l’accertamento fiscale fin dal giugno 2018 e che non sussisteva un collegamento funzionale tra le denunce da lui presentate agli organi pubblici e il successivo licenziamento. La condotta omissiva era stata ritenuta grave e idonea a compromettere irreversibilmente il vincolo fiduciario.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama anzitutto il principio già enunciato nella precedente pronuncia rescindente. La segnalazione prevista dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 protegge il dipendente rispetto alle condotte che, anche quando astrattamente rilevanti sul piano disciplinare, risultino funzionalmente collegate alla denuncia dell’illecito. La tutela riguarda le informazioni delle quali il dipendente sia venuto a conoscenza direttamente in ragione del rapporto di lavoro, ossia in occasione o a causa delle mansioni esercitate.
Il punto decisivo consiste tuttavia nell’esistenza concreta del collegamento tra la segnalazione e la condotta oggetto di sanzione. Nel precedente giudizio di cassazione era stato richiesto al giudice del rinvio di valutare unitariamente il contesto, tenendo conto anche del dedotto esautoramento di attribuzioni del dirigente, senza separare artificialmente la questione del whistleblowing da quella delle competenze professionali e della responsabilità disciplinare.
Secondo la Corte, il giudice del rinvio ha rispettato tale indicazione. La Corte territoriale ha riesaminato il contesto complessivo e ha escluso, attraverso un accertamento di fatto, che il licenziamento fosse conseguenza delle denunce presentate dal lavoratore. Una prima denuncia risaliva al 16 aprile 2015; una seconda, concernente possibili danni erariali, era del 2 ottobre 2018. Quest’ultima era successiva alla condotta contestata, relativa a un avviso di accertamento del quale il dirigente aveva avuto conoscenza già nel giugno 2018.
La Cassazione ritiene quindi che l’accertamento compiuto in sede di rinvio non possa essere nuovamente rivalutato nel giudizio di legittimità. Le censure formulate, pur prospettate come violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi, tendevano nella sostanza a ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie. Tale operazione è estranea alla funzione della Corte di cassazione.
La sentenza ribadisce che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, verificarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le diverse risultanze probatorie, quelle considerate più idonee alla ricostruzione dei fatti. Non è necessario che la motivazione confuti singolarmente ogni elemento istruttorio prospettato dalle parti, purché dia conto del percorso decisorio adottato.
Lo stesso limite opera rispetto all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il vizio di omesso esame riguarda uno specifico fatto storico, principale o secondario, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e che possieda carattere decisivo, nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio quando il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque considerato dal giudice.
La Corte esclude inoltre che possano essere qualificati come fatti storici le argomentazioni difensive, le deduzioni delle parti, una pluralità indistinta di circostanze o le stesse censure formulate nei precedenti gradi del giudizio. Nel caso esaminato, le circostanze richiamate dal ricorrente non individuavano un fatto storico autonomo omesso, ma miravano a rimettere in discussione l’intero apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte d’appello.
La Cassazione respinge anche il motivo relativo alle spese del giudizio di rinvio. Quando la causa viene rimessa al giudice di merito anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, il criterio della soccombenza va applicato considerando l’esito complessivo della lite e non il risultato dei singoli gradi. Pertanto, la parte che abbia ottenuto una precedente cassazione con rinvio può essere comunque condannata alle spese anche del giudizio di cassazione se, all’esito finale della controversia, risulti complessivamente soccombente.
Infine, la Corte ritiene corretta anche l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nella fattispecie esaminata. Richiamando Cass. n. 30202/2025 e Cass., Sez. Un., n. 20621/2023, distingue il piano della distribuzione delle spese da quello del contributo unificato e considera rilevante l’esito integralmente negativo dell’impugnazione. Il ricorso viene pertanto rigettato integralmente.
La protezione del whistleblower riguarda le condotte funzionalmente connesse alla segnalazione, non qualsiasi successivo addebito disciplinare.
Il collegamento tra denuncia e licenziamento è oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove né delle deduzioni difensive.
Nel giudizio di rinvio le spese sono regolate sulla base dell’esito complessivo della controversia.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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