Tentata estorsione e esercizio arbitrario: prova della liceità del credito (Cass. pen. Sez. V n. 39433 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distinzione tra il delitto di tentata estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la differenza risiede essenzialmente nell’elemento psicologico: nel primo l’agente persegue il profitto nella consapevolezza di non avervi diritto, nel secondo nella convinzione, ragionevole anche se infondata, di esercitare un diritto giudizialmente azionabile o di soddisfare personalmente una pretesa azionabile in giudizio. Non spetta all’imputato fornire la prova della liceità del credito: ai fini dell’integrazione dell’estorsione in luogo dell’esercizio arbitrario deve emergere dalle risultanze processuali l’illiceità del credito. Ove il credito sia lecito, la tentata estorsione può comunque configurarsi quando la violenza o l’intimidazione raggiungano una gravità tale da costituire indice sintomatico di una volontà costrittiva e di sopraffazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ampio procedimento relativo a un’associazione di stampo mafioso operante in alcune zone della provincia di Vibo Valentia. Nell’ambito di tale contesto, due imputati erano stati ritenuti responsabili, al capo 19) dell’imputazione, del reato di tentata estorsione, riqualificato in tal senso già in primo grado. Un terzo imputato era stato assolto, in riforma della pronuncia di primo grado, dal delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, con conferma della condanna per altro capo e rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pronunciata in sede di rinvio a seguito di una precedente decisione di questa Corte, è stata impugnata con distinti ricorsi per cassazione. L’imputato assolto dal reato associativo ha dedotto l’insussistenza dell’aggravante di agevolazione mafiosa rispetto al capo confermato. Gli altri due imputati hanno censurato, tra l’altro, la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 19) nella meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso dell’imputato assolto dal capo associativo. La precedente sentenza di annullamento con rinvio, si osserva, aveva espressamente ritenuto sussistente, per il reato di cui al capo 2), la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa. La questione era stata dunque decisa e non assorbita, con conseguente dovere del giudice del rinvio di determinare il solo trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile, anche perché l’aggravante può configurarsi in capo a un soggetto che non è parte dell’associazione.
Quanto alle censure sulla sussistenza degli elementi della violenza e della minaccia, la Corte rileva che esse erano già state espressamente decise dalla sentenza rescindente. Quest’ultima aveva sottolineato che l’intervento nella vicenda di un coimputato, personaggio di nota caratura criminale ben conosciuto dalla vittima, recava in sé il contenuto di un’intimidazione, così immediatamente intesa dalla persona offesa. Anche tali doglianze sono pertanto inammissibili.
Il nucleo del ricorso concerne invece il mandato impartito al giudice del rinvio sulla possibile riqualificazione del fatto. La sentenza rescindente, pur precedente all’intervento delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, aveva ricordato che la differenza tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. risiede essenzialmente nell’elemento psicologico. Aveva inoltre annullato la decisione perché, pur riconoscendo un credito del ricorrente verso la persona offesa, non era stato accertato se si trattasse di un credito di natura lecita, né era stato esplorato il profilo della gravità della violenza e dell’intensità della minaccia.
La pronuncia impugnata, nel qualificare nuovamente le condotte come tentata estorsione, non ha rispettato tali vincoli. Ha ritenuto il credito illecito sul presupposto che l’imputato non ne avesse dimostrato la liceità, giudicando inattendibile la testimonianza del meccanico. Tuttavia non spetta all’imputato fornire la prova della liceità del credito: deve emergere dalle risultanze processuali l’illiceità, ai fini dell’integrazione dell’estorsione. Né la sentenza ha svolto l’approfondimento sulle modalità particolarmente intimidatorie dell’azione, poiché le espressioni ritenute “forti”, sebbene utilizzate nei colloqui tra i due imputati, non risultano veicolate all’esterno nei confronti della vittima.
Ne segue l’annullamento della sentenza nei confronti dei due imputati, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 19), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro. Quanto alle spese, la Corte rigetta la domanda delle parti civili: nel giudizio di legittimità esse non avevano interesse ad interloquire, poiché i fatti per cui si erano costituite riguardavano imputati estranei al presente giudizio e non erano oggetto di censura.
Nota della Redazione
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