Particolare tenuità del fatto: onere allegatorio a carico dell’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 35526 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto, la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. Il motivo di ricorso che si limiti a vaghe considerazioni sulla ratio dell’istituto, senza ancorarsi al provvedimento impugnato, è inammissibile. È parimenti inammissibile, per novità, la censura non devoluta con i motivi di appello, restando a carico del ricorrente l’onere di contestare specificamente il riepilogo dei motivi di appello ove non conforme.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettere a) e b), d. lgs. n. 152/2006, per stoccaggio abusivo di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da veicoli e parti di essi, accertato fino al luglio 2019, applicando la pena di mesi otto di arresto e 3.500 euro di ammenda.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, con un secondo motivo, un vizio di motivazione in relazione allo scostamento dal minimo edittale della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto alla prima doglianza, osserva che essa costituisce pedissequa reiterazione di censura già dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dai giudici di merito, risultando inoltre totalmente generica e disancorata dal provvedimento impugnato.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto dell’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità, la cui prova della ricorrenza è demandata all’imputato. Questi è tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici, non essendo sufficienti considerazioni astratte sulla ratio dell’istituto. A sostegno sono richiamate Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015 e ulteriori pronunce non massimate.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non dedotto con i motivi di appello, così come compendiati dall’incontestato riepilogo. La Corte ribadisce l’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello, richiamando, tra le altre, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 e Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013. Nel riepilogo si dava atto che l’imputato censurava solo l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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