Inefficacia della misura alternativa: revoca, non inefficacia, in caso di irreperibilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 7222 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia di una misura alternativa alla detenzione è istituto di carattere eccezionale, previsto dall’ordinamento esclusivamente per l’affidamento in prova al servizio sociale e non per la detenzione domiciliare. Ove il condannato si renda irreperibile rendendo impossibile l’inizio della misura, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiararne l’inefficacia, ma deve disporne la revoca, accertando la sopravvenuta inidoneità della misura ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, ord. pen., all’esito del procedimento in contraddittorio tra le parti. Il provvedimento di revoca può essere pronunciato dalla Corte di cassazione direttamente, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., quando non siano necessari ulteriori accertamenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inefficace la propria precedente ordinanza del 29 ottobre 2024, con la quale era stata applicata la detenzione domiciliare a un condannato, prendendo atto che la misura non aveva avuto inizio a causa della sua irreperibilità.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 47, 47-ter e 51-ter ord. pen., in quanto l’istituto dell’inefficacia non troverebbe riscontro normativo per la detenzione domiciliare, essendo applicabile solo la revoca; con il secondo motivo, il vizio di motivazione per non avere il Tribunale giustificato le ragioni della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, pur precisando i termini della questione. Gli artt. 47, 47-ter e 51-ter ord. pen. disciplinano le ipotesi di sospensione e revoca delle misure alternative: la detenzione domiciliare è revocata, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, ord. pen., quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. La decisione deve essere assunta in contraddittorio tra le parti, espressamente sentite sul punto.
La Suprema Corte ha evidenziato che la dichiarazione di inefficacia della misura è prevista dall’ordinamento solo per l’affidamento in prova al servizio sociale, per il quale l’art. 98 d.P.R. n. 230/2000 detta una specifica disciplina. Ha richiamato il precedente di Sez. 1, n. 51879 del 2016, secondo cui il comportamento del condannato che, dopo aver sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni, non si presenta mai al servizio sociale rendendosi irreperibile, costituisce causa non di inefficacia ma di revoca della misura, se sintomatico della sua inidoneità a essere risocializzato.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, accertata la sopravvenuta inidoneità della detenzione domiciliare per l’irreperibilità del condannato, non avrebbe dovuto dichiararne l’inefficacia, ma disporne la revoca. Il provvedimento, tuttavia, era stato assunto all’esito di udienza celebrata in contraddittorio, senza alcuna lesione del diritto di difesa, e la motivazione, con il riferimento all’irreperibilità, era adeguata e coerente.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., dichiarando contestualmente revocata la detenzione domiciliare concessa con l’ordinanza del 29 ottobre 2024.
Nota della Redazione
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