Violazione della sorveglianza speciale e abitualità delle frequentazioni con pregiudicati (Cass. pen. Sez. 7 n. 10722 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che sanziona la violazione della prescrizione imposta alla persona sottoposta a sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, richiede un’abitualità o serialità di condotte, configurandosi soltanto in presenza di plurimi e stabili contatti con tali soggetti. La mera occasionalità o episodicità degli incontri non integra la fattispecie criminosa, poiché il legislatore ha inteso colpire un comportamento reiterato e sintomatico di un pericoloso radicamento in un contesto criminale. La valutazione in ordine alla sussistenza di tale requisito è rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è censurabile in sede di legittimità, ove il ricorso si limiti a riproporre doglianze già disattese senza opporre elementi decisivi di segno contrario.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 31.1.2023, aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale), per aver intrattenuto rapporti con persone pregiudicate. La Corte d’appello di Catanzaro aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado, respingendo le censure difensive relative alla ritenuta abitualità delle frequentazioni.
Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo che nella condotta del proprio assistito non fosse ravvisabile l’elemento dell’abitualità dei contatti con soggetti pregiudicati, requisito essenziale per la configurabilità del reato contestato. Il ricorrente aveva inoltre lamentato un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio di diritto affermato dalle Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, secondo cui il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, nel punire la violazione della prescrizione che impone al sorvegliato speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne”, implica un’abitualità o serialità di comportamenti. La fattispecie criminosa, pertanto, non è integrata da un singolo o isolato contatto, ma richiede plurimi e stabili rapporti con pregiudicati.
Muovendo da tale presupposto ermeneutico, la Corte ha esaminato la motivazione della sentenza impugnata, verificando se i giudici di merito avessero correttamente applicato il criterio dell’abitualità al caso concreto. A tal fine, ha valorizzato i plurimi elementi fattuali considerati dalla Corte territoriale: la pluralità dei contatti con pregiudicati (almeno sei), il periodo relativamente concentrato della frequentazione (nove mesi) e le modalità degli incontri, evocative in buona parte dei casi di una precedente programmazione.
La Corte ha quindi ritenuto che tali elementi fossero idonei a sorreggere il giudizio di abitualità espresso dai giudici di merito, in quanto rivelatori di una stabile e non occasionale relazione con soggetti pregiudicati. La motivazione della sentenza impugnata è stata pertanto giudicata congrua e immune da vizi logici.
Quanto alle censure difensive, la Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre le medesime doglianze già rappresentate nell’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione appropriata. Le doglianze non opponevano, infatti, elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, né risultavano idonei a determinare una modificazione della decisione impugnata. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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