Prevale la volontà del giudice sul contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 9769 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza, il contrasto tra dispositivo e motivazione non può essere superato dal giudice di merito “assemblando” le singole disposizioni a lui favorevoli contenute nelle due parti del provvedimento. La discrasia va risolta stabilendo quale delle due parti, nella sua interezza, esprima l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, quando la motivazione dà conto di una recidiva ritenuta sussistente ma non applicata in dispositivo, e la pronuncia finale non reca alcun aumento di pena, la volontà del giudice è nel senso della sua esclusione, e non può essere rimessa in discussione dalla difesa.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, escludendo in dispositivo la recidiva contestata. Nella motivazione, tuttavia, il giudice di primo grado aveva affermato la sussistenza della recidiva, senza però applicarne l’aumento di pena, e aveva riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, senza farne menzione in dispositivo.
La Corte d’appello, investita del gravame, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo che il riferimento alle attenuanti generiche in motivazione fosse un refuso e che la mancata applicazione dell’aumento per la recidiva in dispositivo fosse espressione della volontà di escluderla. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la discrasia dovesse essere risolta nel senso di escludere la recidiva e riconoscere le attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non fondato. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, seppur non lineare, è stato giudicato idoneo a offrire una plausibile “composizione” della volontà del primo giudice. Questi, infatti, pur in modo maldestro, era pervenuto al medesimo risultato tanto in dispositivo quanto in motivazione: quello di escludere un aumento di pena per la recidiva.
La Corte ha chiarito che la soluzione alternativa proposta dalla difesa, consistente nell’assemblaggio delle singole disposizioni favorevoli contenute in motivazione e in dispositivo, non è percorribile. Nel contrasto tra le due parti della sentenza, è possibile soltanto stabilire quale di esse, nella sua interezza, esprima l’effettiva volontà del giudice. La soluzione difensiva, inoltre, avrebbe condotto a un risultato non coincidente né con quanto esposto in motivazione né con quanto statuito in dispositivo, e quindi sicuramente in contrasto con la volontà del Tribunale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con obbligatoria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.