Falsità delle firme provata anche senza perizia grafologica attributiva (Cass. pen. Sez. II n. 1785 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, chiamato a valutare la falsità di sottoscrizioni, può individuare l’accertamento tecnico che ritiene attendibile e disattenderne altri, purché motivi le ragioni del proprio convincimento, integrando la prospettiva grafologica con quella logico-indiziaria relativa al contesto di redazione dell’atto. La riconducibilità delle sottoscrizioni apocrife all’imputato non richiede necessariamente un accertamento peritale attributivo della mano, potendo fondarsi sulla dimostrata gestione esclusiva dell’attività e delle finanze dell’impresa della persona offesa. La valutazione di attendibilità della prova testimoniale è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per congruità e logicità della motivazione. La responsabilità può quindi essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, senza violare l’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per truffa pluriaggravata e falsità in titoli di credito, oltre che per sottrazione di corrispondenza, commesse in danno di un imprenditore. Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, la carenza e la contraddittorietà della motivazione nonché la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il ricorrente contesta la credibilità di alcuni testimoni, asseritamente legati alla persona offesa o a essa ostili, e lamenta l’assenza di qualsiasi accertamento grafologico volto ad attribuire alla propria mano le sottoscrizioni apocrife. Sostiene che, senza tale verifica, l’affermazione di responsabilità sarebbe manifestamente illogica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il motivo manifestamente infondato muovendo dal ruolo del giudice di merito nella scelta dell’accertamento tecnico. Spetta a quel giudice individuare la consulenza o perizia attendibile e disattenderne altre, purché assolva all’onere di motivazione, anche integrando l’indagine grafologica con quella logico-indiziaria sul contesto di ipotetica redazione dell’atto, come affermato da Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore. La Corte d’appello aveva adempiuto a tale onere, analizzando puntualmente i rilievi del consulente dell’imputato alla perizia disposta in secondo grado, che aveva concluso per il carattere apocrifo delle sottoscrizioni; su tale motivazione il ricorrente non aveva mosso censure.
La Cassazione affronta poi il nodo centrale: l’attribuzione delle firme. Osserva che la riconducibilità delle sottoscrizioni apocrife all’imputato può essere affermata anche a prescindere dall’accertamento che esse siano state apposte dalla sua mano. Poiché l’istruttoria aveva dimostrato che era il ricorrente a occuparsi da solo della gestione dell’attività e delle finanze dell’impresa offesa, la falsificazione era logicamente a lui riconducibile, potendo egli aver fatto apporre le firme da altri. L’invocato accertamento ulteriore era quindi non decisivo.
Sulla credibilità dei testimoni, il Collegio richiama il principio per cui la valutazione della prova testimoniale non è sindacabile in cassazione, salvo il controllo di congruità e logicità, spettando al giudice di merito il giudizio su rilevanza e attendibilità (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto). L’asserita inimicizia di un testimone era stata dedotta in modo aspecifico, mentre la Corte d’appello aveva motivatamente escluso che i due testimoni fossero stati smentiti.
Il ricorrente, inoltre, aveva contestato in modo generico gli ulteriori elementi indiziari — dichiarazioni testimoniali, delega sul conto corrente, missive dei clienti — senza misurarsi con essi. La tesi difensiva di una dilapidazione delle risorse da parte della persona offesa era stata superata con ragionamento non illogico. L’insieme del compendio, con esclusione della plausibilità dell’ipotesi alternativa, fondava il giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile.
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Nota della Redazione
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